Legge Contributi

Legge 392/1956

Per l'assicurazione obbligatoria di invalidita', vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attivita' di lavoro presso terzi.

Pubblicato: 16/05/1956 In vigore dal: 03/05/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 3 maggio 1956, n. 392

Testo normativo

LEGGE n. 392/1956 # LEGGE 3 maggio 1956, n. 392 ## Per l'assicurazione obbligatoria di invalidita', vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attivita' di lavoro presso terzi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. I religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di terzi diversi dagli enti ecclesiastici e dalle associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a) e b), del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia, sono soggetti alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni. ((1)) Agli effetti di cui al comma precedente si considera sussistente un rapporto di lavoro dipendente retribuito anche se le modalità delle prestazioni di lavoro sono pattuite direttamente fra il datore di lavoro e l'istituto religioso cui appartengono le religiose ed i religiosi occupati e se la remunerazione delle prestazioni stesse è versata dal datore di lavoro all'Istituto predetto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 3 maggio 1956 GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 maggio-9 giugno 1977, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 15/06/1977 n. 155) ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392 , nella parte in cui esclude dalla soggezione alle assicurazioni sociali obbligatorie per la invalidità, vecchiaia e per la tubercolosi di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, i religiosi e le religiose quando prestano attività di lavoro retribuita alle dipendenze di enti ecclesiastici, di associazioni e case religiose di cui all'art. 29, lettere a e b del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia."

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