Legge Contributi

Legge 4/1984

Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali.

Pubblicato: 23/01/1984 In vigore dal: 21/01/1984 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1984, n. 4

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 4/1984 # DECRETO-LEGGE 21 gennaio 1984, n. 4 ## Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 e norme transitorie in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare norme rivolte alla proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali fino al 30 aprile 1984 ed alla integrazione delle disposizioni in materia di regolarizzazione delle posizioni contributive previdenziali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle finanze; EMANA il seguente decreto: Art. 1 1. In attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi, previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 , convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 , è differito a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1984. 2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 dicembre 1983 e fermo restando il termine di cui al precedente comma 1, le misure degli sgravi contributivi di cui all' articolo 1, primo comma, lettere a) e b), del decreto-legge 24 marzo 1982, n. 91 , convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 1982, n. 267 , sono fissate in 3,51 punti per il personale maschile ed in 8,15 punti per il personale femminile. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 29 giugno 1984, n. 277 , convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1984, n.430 , ha disposto (con l'art. 1 comma 1) che "in attesa del riordino strutturale ed organico, anche ai fini dell'armonizzazione tra i vari settori, dei sistemi di finanziamento delle assicurazioni sociali obbligatorie e di fiscalizzazione degli oneri sociali, il termine per sgravi contributivi previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 4 , convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1984, n. 30 , è differito al 30 novembre 1984".

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