Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (18G00020)
Quali benefici prevede la Legge 4/2018 per i figli rimasti orfani a causa di omicidio domestico?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 4/2018 introduce una misura di protezione sociale a favore dei minori e dei giovani adulti economicamente dipendenti che hanno perso un genitore a causa di omicidio commesso dal coniuge, dall'ex coniuge, dal partner di un'unione civile o da una persona con cui il genitore aveva una relazione affettiva stabile. La norma garantisce a questi orfani l'accesso al patrocinio a spese dello Stato, cioè l'assistenza legale gratuita, indipendentemente dai limiti di reddito normalmente previsti. Questo beneficio si applica sia al procedimento penale relativo al reato che a tutti i procedimenti civili derivanti dallo stesso fatto, incluse le cause di esecuzione forzata (ad esempio per il recupero di risarcimenti). La misura riconosce la particolare vulnerabilità di questi minori, offrendo loro protezione legale senza barriere economiche, con una dotazione finanziaria di 10.000 euro annui a partire dal 2017.
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Riferimento normativo
LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4
Testo normativo
LEGGE n. 4/2018
# LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4
## Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini
domestici. (18G00020)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Gratuito patrocinio 1. All' articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 , è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata». 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ( Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)), come modificato dalla presente legge: «Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione). 1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41. 2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. 3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale , 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , 73 , limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , nonchè per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. 4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonchè, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 , 600-bis , 600-ter , 600-quinquies , 601 , 602 , 609-quinquies e 609-undecies del codice penale , può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. 4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell' art. 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017. 4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.».
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La Legge 4/2018 modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 (Testo Unico sulle spese di giustizia) introducendo deroghe ai limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio gratuito. La norma riguarda specificamente gli orfani per crimini domestici e si coordina con le disposizioni su omicidio, unioni civili e responsabilità genitoriale, rappresentando un intervento di diritto della famiglia e diritto penale a tutela dei minori vulnerabili.
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