Quali sono gli obblighi di versamento dei contributi all'Ente nazionale assistenza gente di mare secondo la Legge 408/1955?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 408/1955 disciplina il sistema di finanziamento paritetico dell'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, stabilendo che sia gli armatori che i marittimi contribuiscono al sostentamento dell'ente. La norma si applica al personale arruolato su navi di stazza lorda pari o superiore a 1000 tonnellate, oppure su navi di qualunque dimensione se di proprietà o gestione di società che eserciscono servizi sovvenzionati o di interesse nazionale a carattere locale. L'armatore, in qualità di datore di lavoro, è obbligato a versare un contributo pari allo 0,50% della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi assicurativi contro le malattie della gente di mare. Il contributo dovuto dal marittimo viene trattenuto mensilmente dalla busta paga e l'armatore ha l'obbligo di versarlo all'ente insieme al proprio contributo, operando così come sostituto d'imposta. Questo sistema garantisce un finanziamento equilibrato tra le due parti interessate e assicura la continuità dei servizi assistenziali per il personale marittimo.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 maggio 1955, n. 408
Testo normativo
LEGGE n. 408/1955
# LEGGE 3 maggio 1955, n. 408
## Disciplina del versamento paritetico dei contributi obbligatori
all'Ente nazionale assistenza gente di mare da parte degli armatori e
dei marittimi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È dovuto all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per l'attuazione dei suoi scopi istituzionali, un contributo corrispondente alla misura indicata nell'articolo seguente, da parte del personale arruolato sulle navi di stazza lorda pari o superiore alle 1000 tonnellate, ovvero su navi di qualunque stazza quando queste siano di proprietà o in gestione delle società esercenti servizi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale ma di carattere locale. ((L'armatore, datore di lavoro del personale sopra specificato, è obbligato a versare all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare un contributo pari allo 0,50 per cento della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi per l'assicurazione contro le malattie della gente di mare)) . Il contributo dovuto dal marittimo è trattenuto mensilmente dall'armatore al quale è fatto obbligo di versarlo unitamente a quanto di sua spettanza.
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La Legge 408/1955 è il riferimento normativo per il versamento dei contributi obbligatori all'assistenza gente di mare, disciplinando le ritenute sulla retribuzione, i contributi paritari tra armatori e marittimi, e gli obblighi di versamento dell'armatore come sostituto d'imposta. Commercialisti e consulenti del lavoro la consultano per la corretta gestione delle buste paga del personale marittimo, il calcolo della base imponibile assicurativa e la documentazione dei versamenti agli enti previdenziali marittimi.
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