Cosa prevede la Legge 409/2000 riguardo al contributo italiano al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 409/2000 autorizza l'Italia a partecipare al Fondo multilaterale istituito dal Protocollo di Montreal, un accordo internazionale per la protezione della fascia di ozono. Il Ministero dell'ambiente è incaricato di erogare il contributo obbligatorio secondo le procedure stabilite dalla decisione IV/18 della quarta riunione delle Parti del Protocollo, tenutasi a Copenhagen nel novembre 1992. La norma consente di utilizzare fino al 20% del contributo per finanziare programmi di cooperazione bilaterale e regionale con i Paesi in via di sviluppo, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. I costi sono stati quantificati in 46,5 miliardi di lire per il 1999, 39,8 miliardi per il 2000 e 18,2 miliardi annui a partire dal 2001, finanziati attraverso il Fondo speciale del bilancio dello Stato con riduzione degli stanziamenti ordinari. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio mediante propri decreti per garantire la copertura finanziaria.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 dicembre 2000, n. 409
Testo normativo
LEGGE n. 409/2000
# LEGGE 29 dicembre 2000, n. 409
## Erogazione del contributo obbligatorio dell'Italia al Fondo
multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della
fascia di ozono.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. È autorizzata la partecipazione italiana al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono. Il Ministero dell'ambiente provvede all'erogazione del contributo obbligatorio al Fondo multilaterale secondo le procedure previste dalla decisione IV/18, paragrafo 1, comma 5, della quarta riunione delle Parti del Protocollo di Montreal, adottata a Copenhagen il 25 novembre 1992, utilizzando, con riferimento all'annesso IX della stessa decisione, fino al 20 per cento del contributo per sostenere, di concerto con il Ministero degli affari esteri, programmi di cooperazione bilaterale e, in casi particolari, regionale con i Paesi in via di sviluppo. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 46.500 milioni per l'anno 1999, in lire 39.800 milioni per l'anno 2000 e in annue lire 18.200 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per l'anno 1999, a carico dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e,per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bordon, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Fassino ----------
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La Legge 409/2000 riguarda gli obblighi finanziari internazionali dell'Italia in materia ambientale, specificamente il versamento a fondi multilaterali per convenzioni internazionali come il Protocollo di Montreal. Commercialisti e consulenti che seguono enti pubblici devono conoscere le modalità di stanziamento e variazione di bilancio previste per i contributi obbligatori a organismi sovranazionali, nonché le procedure di rendicontazione della spesa per cooperazione internazionale.
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