Legge Internazionale

Legge 414/1933

Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia ed il Giappone a Tokio il 1° dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocita' dal pagamento delle tasse consolari sui certificati di origine concernenti i prodotti esportati da ciascuno dei due Paesi nell'altro. (033U0414)

Pubblicato: 16/05/1933 In vigore dal: 10/04/1933 Documento ufficiale

Cosa stabilisce la Legge 414/1933 riguardo alle tasse consolari tra Italia e Giappone?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 414/1933 converte in legge un decreto reale del 1932 che dà esecuzione a un accordo commerciale stipulato tra Italia e Giappone a Tokio il 1° dicembre 1932. L'accordo prevede l'esenzione reciproca dal pagamento delle tasse consolari per i certificati di origine dei prodotti esportati da un Paese all'altro. Questo significa che sia l'Italia che il Giappone si impegnano a non addebitare ai rispettivi esportatori le spese relative al rilascio, al visto consolare e alla legalizzazione dei certificati di origine presso le autorità consolari. La norma si applica a tutti i prodotti esportati da ciascuno dei due Paesi nell'altro, senza distinzioni di categoria merceologica. Per le aziende esportatrici dell'epoca, questa disposizione rappresentava un vantaggio economico significativo, in quanto eliminava i costi amministrativi e consolari legati alla documentazione di origine delle merci, facilitando così gli scambi commerciali bilaterali e riducendo gli oneri burocratici delle operazioni di export.

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Riferimento normativo

LEGGE 10 aprile 1933, n. 414

Testo normativo

LEGGE n. 414/1933 # LEGGE 10 aprile 1933, n. 414 ## Conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia ed il Giappone a Tokio il 1° dicembre 1932, per la esenzione a titolo di reciprocita' dal pagamento delle tasse consolari sui certificati di origine concernenti i prodotti esportati da ciascuno dei due Paesi nell'altro. (033U0414) Art. 1 VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. È convertito in legge il R. decreto-legge 21 dicembre 1932, n. 1632 , che ha dato approvazione all'Accordo stipulato mediante scambio di note fra l'Italia e il Giappone a Tokio, il 1° dicembre 1932, per la esenzione, a titolo di reciprocità, dal pagamento delle tasse consolari relative al rilascio, al visto consolare e alla legalizzazione, da parte delle rispettive Autorità consolari, dei certificati di origine concernenti i prodotti esportati da ciascuno dei due Paesi nell'altro. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a San Rossore, addì 10 aprile 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Jung. Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

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La Legge 414/1933 disciplina le esenzioni da tasse consolari e rappresenta un accordo internazionale di reciprocità tra Italia e Giappone. Commercialisti e operatori del commercio estero consultano questa normativa per comprendere le agevolazioni storiche su certificati di origine, visti consolari e legalizzazione di documenti doganali, elementi fondamentali per le operazioni di esportazione e la documentazione commerciale internazionale.

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