Legge
Legge 416/1950
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno banditi negli Istituti stessi.
Riferimento normativo
LEGGE 11 giugno 1950, n. 416
Testo normativo
LEGGE n. 416/1950
# LEGGE 11 giugno 1950, n. 416
## Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 961, concernente la
revisione delle nomine senza concorso disposte negli Istituti di
istruzione musicale ed artistica e norme sui concorsi che saranno
banditi negli Istituti stessi.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 33 luglio 1947, n. 961, è ratificato con le modificazioni seguenti: Art. 8. - Il primo coma è sostituito dai seguenti: "Per la metà dei posti, che risulteranno vacanti negli Istituti di istruzione musicale ed artistica, dopo i provvedimenti di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 e per la metà dei posti che si renderanno vacanti entro il 1 ottobre 1949, saranno indetti una sola volta per ogni tipo di cattedra, speciali concorsi per titoli riservati a coloro che in concorsi a posti direttivi o a cattedre negli Istituti di istruzione musicale od artistica, espletati dal 1922 in poi, abbiano conseguita la votazione di undici quindicesimi, necessaria per la designazione a vincitore del posto messo a concorso al sensi dell'ultimo comma dell' art. 13 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 , oppure siano stati inclusi nella terna degli idonei a ricoprire il posto, a norma dell' art. 11 del decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 , o dell' art. 5 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 ". "La disposizione prevista dal comma precedente si applica anche quando il posto da mettersi a concorso sia uno solo". Art. 9. - Il n. 3 è sostituito dal seguente: "3) per effetto di condanna penale o di assegnazione al confine di polizia per comportamento contrario al regime fascista". Art. 1 Art. 13-bis (nuovo). - "Le Commissioni giudicatrici sono costituite di tre o di cinque membri nominati dal Ministero della pubblica istruzione. Esse, per la designazione dei vincitori, si atterranno alle norme stabilite dal regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081 ". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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