Legge Contributi

Legge 42/1955

Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia.

Pubblicato: 03/03/1955 In vigore dal: 12/02/1955 Documento ufficiale

Quali aumenti di trattamento previdenziale prevede la Legge 42/1955 per gli impiegati delle miniere di zolfo siciliane?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 42/1955 disciplina l'aumento della rendita vitalizia erogata dall'Istituto Nazionale Assicurazioni agli impiegati tecnici e amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia. La norma riguarda specificamente coloro che beneficiavano della protezione previdenziale prevista dal Regio Decreto 627/1922, estendendo il trattamento economico a partire dal 1° gennaio 1952. L'aumento consiste nell'elevazione della rendita vitalizia a sessanta volte la misura originariamente prevista dal decreto del 1922, rappresentando un significativo miglioramento delle prestazioni pensionistiche per questa categoria di lavoratori. Un aspetto rilevante è l'aggiornamento successivo della Legge 1553/1962, che ha esteso retroattivamente l'applicazione della norma anche alle rendite liquidate prima dell'entrata in vigore della legge del 1955, nonché ai capitali garantiti ai beneficiari in caso di morte, ampliando così la platea dei beneficiari e la portata della disposizione originaria.

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Riferimento normativo

LEGGE 12 febbraio 1955, n. 42

Testo normativo

LEGGE n. 42/1955 # LEGGE 12 febbraio 1955, n. 42 ## Aumento del trattamento di previdenza degli impiegati tecnici ed amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Con decorrenza 1 gennaio 1952 la rendita vitalizia erogata dall'Istituto nazionale assicurazione agli impiegati tecnici e amministrativi delle miniere di zolfo della Sicilia, in esecuzione al regio decreto 4 maggio 1922, n. 627 , viene elevata a sessanta volte la misura prevista dal sopracitato decreto. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 ottobre 1962, n. 1553 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La disposizione dell' articolo 1 della legge 12 febbraio 1955, n. 42 , si applica alle rendite vitalizie liquidate dall'Istituto nazionale delle assicurazioni in esecuzione del regio decreto 4 maggio 1922, n. 627 , con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè ai capitali che per i titolari delle rendite stesse fossero eventualmente garantiti in caso di morte".

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La Legge 42/1955 è il riferimento normativo per le prestazioni previdenziali nel settore minerario siciliano, disciplinando rendite vitalizie, trattamenti pensionistici e protezione assicurativa secondo il Regio Decreto 627/1922. Consulenti del lavoro e amministratori aziendali del settore estrattivo la consultano per questioni relative a benefici pensionistici, retroattività delle prestazioni e diritti successori dei beneficiari.

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