Legge Imposte_Locali

Legge 42/2009

Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. (09G0053)

Pubblicato: 06/05/2009 In vigore dal: 05/05/2009 Documento ufficiale

Quali sono gli obiettivi principali della Legge 42/2009 sul federalismo fiscale e come si applica alle diverse amministrazioni territoriali?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 42/2009 è la norma di delega al Governo per attuare l'articolo 119 della Costituzione, con l'obiettivo di garantire autonomia finanziaria a comuni, province, città metropolitane e regioni. La legge si applica a tutti i livelli di governo locale, con l'eccezione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, che rimangono soggette solo a specifiche disposizioni. In pratica, la norma prevede il passaggio graduale dal criterio della "spesa storica" a un sistema basato su autonomia di entrata e di spesa, responsabilizzazione degli amministratori e trasparenza del controllo democratico. Per i commercialisti e i consulenti fiscali, è rilevante comprendere che la legge istituisce un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale, disciplina l'attribuzione di patrimoni agli enti locali e stabilisce i principi per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree sottoutilizzate e al superamento del dualismo economico nazionale.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 maggio 2009, n. 42

Testo normativo

LEGGE n. 42/2009 # LEGGE 5 maggio 2009, n. 42 ## Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione. (09G0053) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 (Ambito di intervento) 1. La presente legge costituisce attuazione dell' articolo 119 della Costituzione , assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, città metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarietà e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante nonchè l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all' articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresì i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale. 2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformità con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE). Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell' art. 119 della Costituzione della Repubblica italiana: «Art. 119. - I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.».

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