Legge Non_Fiscale

Legge 42/2025

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (25G00053)

Pubblicato: 04/04/2025 In vigore dal: 04/04/2025 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dalla Legge 42/2025 in materia di permanenza in sede per il personale della Polizia di Stato e quali deroghe sono previste?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 42/2025 introduce nuove regole sulla permanenza minima in sede per gli agenti e i vice ispettori della Polizia di Stato durante il periodo di prova. In particolare, stabilisce che il personale in prova deve rimanere nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a quattro anni, con una riduzione a due anni qualora assegnato a sedi disagiate. Queste disposizioni si applicano ai concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore della legge e modificano il DPR 335/1982 e il D.Lgs. 334/2000. La norma prevede una deroga temporanea fino al 31 dicembre 2025 per le contingenti esigenze di sicurezza pubblica connesse al Giubileo 2025, durante il quale i trasferimenti possono essere disposti anche senza aver maturato il requisito minimo di permanenza in sede, su domanda del dipendente. Inoltre, la legge riforma la Scuola superiore di polizia (già Istituto Superiore di Polizia) e introduce disposizioni sulla gestione dei posti di funzione per i vice questori aggiunti, con possibilità di deroga fino al 20% delle dotazioni organiche per un quinquennio.

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Riferimento normativo

LEGGE 4 aprile 2025, n. 42

Testo normativo

LEGGE n. 42/2025 # LEGGE 4 aprile 2025, n. 42 ## Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (25G00053) La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»; b) all'articolo 27-ter, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»; c) all'articolo 55, primo comma, le parole: «I trasferimenti» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 27-ter, comma 6, del presente decreto nonchè dall' articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , i trasferimenti». 2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 4, comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate»; b) all'articolo 58, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalità delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessità di garantire la continuità e l'efficacia delle attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonchè di contrasto e prevenzione della criminalità e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attività strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 , rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , n. 337 e n. 338 »; c) all'articolo 65, il comma 2 è abrogato; d) all'articolo 67: 1) al comma 1: 1.1) al primo periodo, le parole: «dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola superiore di polizia, istituita» e dopo le parole: «raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «, con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI)»; 1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla direzione della Scuola superiore di polizia può essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 »; 2) alla rubrica, le parole: «dell'Istituto superiore di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Scuola superiore di polizia». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede. 5. La tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , è sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge. 6. All' articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , le parole: «dei singoli ruoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere e dei ruoli».

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La Legge 42/2025 riguarda l'ordinamento della Polizia di Stato, le regole di permanenza in sede, i trasferimenti del personale e la gestione delle carriere nei ruoli di polizia. Amministratori pubblici e responsabili delle risorse umane nelle forze di polizia consultano questa normativa per comprendere i vincoli di mobilità, le dotazioni organiche, le qualifiche di vice questore e le deroghe temporanee per esigenze di sicurezza pubblica.

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