Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
Cosa stabilisce il Decreto-Legge 424/1973 riguardo ai contributi per l'edilizia residenziale pubblica?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 424/1973 proroga l'obbligo di versamento dei contributi destinati alla "Gestione case per lavoratori" fino al 31 dicembre 1973. Questi contributi erano originariamente previsti dalla legge 60/1963 e rappresentavano una fonte di finanziamento essenziale per i programmi di edilizia residenziale pubblica. Il decreto è stato emanato in via d'urgenza per evitare l'interruzione del gettito contributivo a partire dal 1° agosto 1973, che avrebbe compromesso la continuità dei programmi abitativi pubblici. I contributi dovevano continuare a essere versati secondo le stesse misure e modalità previste dalla normativa originaria, garantendo così la stabilità dei finanziamenti destinati alla costruzione di alloggi per i lavoratori. Il provvedimento, emanato dal Presidente della Repubblica con il supporto del Consiglio dei Ministri, rappresenta un intervento temporaneo di proroga tecnica per mantenere operativi i meccanismi di finanziamento dell'edilizia sociale.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 424
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 424/1973
# DECRETO-LEGGE 24 luglio 1973, n. 424
## Proroga dei contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60,
e successive modificazioni ed integrazioni, per il finanziamento dei
programmi di edilizia residenziale pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 77, secondo comma, della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare al 31 dicembre 1973 l'obbligo del versamento dei contributi dovuti alla Gestione case per lavoratori ai sensi dell' articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60 , allo scopo di evitare, a partire dal 1 agosto 1973, l'interruzione del gettito contributivo destinato al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro e per i lavori pubblici; Decreta: Art. 1 Articolo unico I contributi previsti dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 , e successive modificazioni ed integrazioni sono versati, fino al 31 dicembre 1973, nelle misure e secondo le modalità previste dalle leggi stesse concernenti il finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 luglio 1973 LEONE RUMOR - BERTOLDI - GIOLITTI - LA MALFA - LAURICELLA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 47. - CARUSO
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Il Decreto-Legge 424/1973 disciplina i contributi obbligatori per la Gestione case per lavoratori, istituto previdenziale collegato al finanziamento dell'edilizia residenziale pubblica. Commercialisti e consulenti del lavoro devono considerare questo provvedimento quando affrontano questioni relative ai versamenti contributivi per programmi abitativi e alle proroghe normative in materia di previdenza sociale e housing pubblico.
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