Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per il pagamento dei contributi di cui alle leggi 27 novembre 1956, n. 1367 e 10 dicembre 1958, n. 1094.
Qual è l'oggetto della Legge 428/1961 e quale limite di credito stabilisce?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 428/1961 è una norma derogatoria che modifica il regime delle aperture di credito previsto dall'articolo 56 del Regio Decreto 2440/1923. In particolare, la legge eleva il limite delle aperture di credito a 50 milioni di lire per finanziare specifici interventi nel settore agricolo e zootecnico. La norma si applica al pagamento dei contributi per l'acquisto di sementi elette e per la distribuzione gratuita di sementi, secondo quanto previsto dalla Legge 1094/1958, nonché per l'erogazione di contributi destinati al potenziamento, miglioramento e risanamento del patrimonio zootecnico secondo la Legge 1367/1956. Praticamente, la legge autorizza lo Stato a stanziare risorse aggiuntive (tramite aperture di credito) per sostenere politiche di sviluppo agricolo e zootecnico nel dopoguerra. Questa misura rientra negli interventi di politica economica agricola del periodo, volti a modernizzare e rafforzare il settore primario italiano attraverso contributi pubblici e distribuzione di sementi migliorate.
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Riferimento normativo
LEGGE 13 maggio 1961, n. 428
Testo normativo
LEGGE n. 428/1961
# LEGGE 13 maggio 1961, n. 428
## Deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
per il pagamento dei contributi di cui alle leggi 27 novembre 1956,
n. 1367 e 10 dicembre 1958, n. 1094.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA - la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Il limite delle aperture di credito, di cui all' articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , e successive modificazioni, è elevato a lire 50 milioni per il pagamento dei contributi nelle spese di acquisto di sementi elette e per gli acquisti di sementi da distribuire gratuitamente a norma degli articoli 2 e 3 della legge 10 dicembre 1958, n. 1094 , nonchè per l'erogazione dei contributi e per il pagamento delle spese di cui all' articolo 1, lettere a) , b) , c) , d) , e) ed f) della legge 27 novembre 1956, n. 1367 , relativa al potenziamento, al miglioramento e al risanamento del patrimonio zootecnico. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 maggio 1961 GRONCHI FANFANI - RUMOR - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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La Legge 428/1961 riguarda aperture di credito, contributi agricoli e zootecnici, e deroga a norme del Regio Decreto 2440/1923. È rilevante per comprendere i finanziamenti pubblici al settore primario, le politiche di sviluppo rurale e gli stanziamenti di bilancio dello Stato per interventi nel patrimonio zootecnico e nella produzione di sementi.
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