Concessione di un assegno una tantum ai titolari di pensioni liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945.
Cosa prevede la Legge 43/1957 riguardo all'assegno una tantum per i pensionati dei trasporti pubblici?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 43/1957 concede un assegno straordinario una tantum ai titolari di pensioni liquidate dal Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945, nonché ai loro superstiti. L'assegno viene erogato in occasione delle festività natalizie e corrisponde a un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata secondo il regolamento del Regio Decreto 1920 n. 1538, comprensivo dell'assegno integrativo previsto dalla legge 1952 n. 4435. La misura rappresenta un intervento straordinario di sostegno economico rivolto specificamente ai pensionati storici del settore dei trasporti pubblici, riconoscendo loro un beneficio aggiuntivo rispetto alla pensione ordinaria. L'onere finanziario della concessione grava sul Fondo di integrazione istituito con il Decreto Legislativo 1947 n. 1083, garantendo così una copertura dedicata senza impatto su altri capitoli di bilancio.
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Riferimento normativo
LEGGE 8 febbraio 1957, n. 43
Testo normativo
LEGGE n. 43/1957
# LEGGE 8 febbraio 1957, n. 43
## Concessione di un assegno una tantum ai titolari di pensioni
liquidate a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai
pubblici servizi di trasporto, con decorrenza anteriore al 1° febbraio
1945.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Ai titolari di pensioni del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, liquidate con decorrenza anteriore al 1° febbraio 1945 ed ai loro superstiti è concesso in occasione delle feste natalizie, un assegna una tantum pari ad un dodicesimo dell'importo annuo della pensione liquidata a norma del regolamento approvato con regio decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e successive modificazioni, comprensiva dell'assegno integrativo di cui all' art. 4 della legge 28 dicembre 1952, n. 4435 . L'onere relativo alla concessione dell'assegno predetto è posto a carico del Fondo di integrazione istituito con l' art. 1 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 febbraio 1957 GRONCHI SEGNI - ANGELINI - VIGORELLI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: MORO
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La Legge 43/1957 disciplina l'erogazione di assegni una tantum nel settore previdenziale pubblico, specificamente per il Fondo di previdenza dei trasporti. Commercialisti e consulenti che operano in materia di previdenza complementare e fondi pensione trovano in questa normativa un riferimento storico per comprendere i meccanismi di integrazione pensionistica e la gestione dei fondi dedicati ai servizi pubblici. La norma è rilevante per chi gestisce pratiche di successione e diritti dei superstiti nel sistema previdenziale pubblico.
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