Legge Contributi

Legge 44/1973

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

Pubblicato: 30/03/1973 In vigore dal: 15/03/1973 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 15 marzo 1973, n. 44

Testo normativo

LEGGE n. 44/1973 # LEGGE 15 marzo 1973, n. 44 ## Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Limiti della retribuzione lorda. Base imponibile. Aliquota contributiva Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469 , sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue, con effetto dal 1 gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500 annue, con effetto dal 1 luglio 1970. (1) Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, entro i limiti indicati nel comma precedente, si applicano i criteri di cui all' articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , e successive modificazioni ed integrazioni. L'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile ed è ripartita fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.P.R. 27 marzo 1974 (in G.U 09/07/1975, n. 180) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967 , il limite minimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabilito dall' art. 1 della legge 15 marzo 1973, n. 44 , è aumentato a L. 6.630.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1973, e a L. 6.825.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1974, fermo restando il limite massimo di cui al suddetto art. 1". --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 11 aprile 1980, n. 284 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1980, l'aliquota contributiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è stabilita nella misura del 23 per cento della retribuzione imponibile."

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