Legge Contributi

Legge 457/1972

Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli.

Pubblicato: 23/08/1972 In vigore dal: 08/08/1972 Documento ufficiale

Quali sono le prestazioni di malattia riconosciute ai lavoratori agricoli secondo la Legge 457/1972 e con quali modalità vengono erogate?

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La Legge 457/1972 disciplina l'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, una categoria che comprende salariati fissi, obbligati, giornalieri di campagna, compartecipanti e piccoli coloni. La norma stabilisce che l'indennità è calcolata al 50% della retribuzione giornaliera nei primi venti giorni di malattia, mentre dal ventunesimo giorno in poi sale ai due terzi della retribuzione stessa. L'indennità decorre dal quarto giorno di malattia e può essere corrisposta per un massimo di 180 giorni all'anno, seguendo le stesse regole applicate ai lavoratori dell'industria. La legge abroga le disposizioni precedenti della Legge 329/1963, modernizzando il sistema di protezione sociale per il settore agricolo e equiparando parzialmente i diritti dei lavoratori agricoli a quelli industriali, pur mantenendo percentuali leggermente inferiori nella fase iniziale della malattia.

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Riferimento normativo

LEGGE 8 agosto 1972, n. 457

Testo normativo

LEGGE n. 457/1972 # LEGGE 8 agosto 1972, n. 457 ## Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonche' disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori agricoli, salariati fissi e obbligati, giornalieri di campagna ed assimilati, compartecipanti e piccoli coloni, è determinata nella misura del cinquanta per cento delle rispettive retribuzioni giornaliere. Dopo il ventesimo giorno di malattia l'indennità giornaliera è determinata nella misura dei due terzi della retribuzione. L'indennità giornaliera è corrisposta a decorrere dal quarto giorno di malattia e per un periodo massimo di centottanta giornate annue secondo le norme, limiti e modalità in vigore per gli operai dell'industria. I commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 329 , sono abrogati.

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La Legge 457/1972 è il riferimento normativo per le prestazioni previdenziali e assistenziali nel settore agricolo, disciplinando indennità di malattia, trattamenti previdenziali e integrazione salariale per lavoratori agricoli. Consulenti del lavoro e aziende agricole la consultano per questioni relative a contributi previdenziali INPS, obblighi assicurativi, diritti di malattia e conformità alle disposizioni sulla protezione sociale nel comparto agricolo.

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