Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo per il coordinamento normativo. (22G00055)
Quali sono i principali cambiamenti introdotti dalla Legge 46/2022 in materia di libertà sindacale per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 46/2022 rappresenta una riforma significativa del diritto di associazione sindacale per il personale militare italiano. In particolare, modifica l'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) permettendo ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, superando il precedente divieto assoluto. Questa deroga consente la formazione di associazioni sia per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare, sia di carattere interforze, riconoscendo così il diritto di associazione sindacale a una categoria precedentemente esclusa. La norma si applica a tutto il personale delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri) e delle Forze di polizia a ordinamento militare (Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria). È importante notare che diversi commi della legge originaria sono stati successivamente abrogati dal D.Lgs. 192/2023, che ha provveduto al coordinamento normativo della materia. Per le amministrazioni pubbliche militari, questa legge comporta l'obbligo di riconoscere e gestire le relazioni sindacali con le nuove associazioni professionali costituite dal personale.
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Riferimento normativo
LEGGE 28 aprile 2022, n. 46
Testo normativo
LEGGE n. 46/2022
# LEGGE 28 aprile 2022, n. 46
## Norme sull'esercizio della liberta' sindacale del personale delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonche'
delega al Governo per il coordinamento normativo. (22G00055)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge: Art. 1 Diritto di associazione sindacale 1. Il comma 2 dell'articolo 1475 del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , è sostituito dal seguente: «2. In deroga al comma 1, i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare o interforze». 2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192 )) . 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192 )) . 4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192 )) . 5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192 )) . 6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 NOVEMBRE 2023, N. 192 )) .
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La Legge 46/2022 disciplina il diritto di associazione sindacale e la libertà sindacale nel settore pubblico militare, modificando il codice dell'ordinamento militare e le norme sulla rappresentanza del personale delle Forze armate. Consulenti del lavoro e responsabili delle risorse umane nelle amministrazioni militari devono considerare questa normativa insieme al D.Lgs. 192/2023 per la corretta gestione delle relazioni industriali, della contrattazione collettiva e dei diritti sindacali del personale in servizio.
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