Aumento e proroga del contributo straordinario concesso all'Associazione per lo sviluppo della industria nel Mezzogiorno - SV.I.MEZ. - con la legge 21 maggio 1959, n. 396.
Quali sono gli importi e la durata del contributo straordinario concesso alla SV.I.MEZ. dalla legge 460/1964?
Spiegato da FiscoAI
La legge 460/1964 aumenta e prolunga il contributo straordinario già concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SV.I.MEZ.) mediante la legge 396/1959. Il contributo era destinato al finanziamento del "Centro per gli studi sullo sviluppo economico" costituito all'interno dell'associazione. La norma stabilisce un incremento a 50 milioni di lire per l'esercizio 1962-63 e successivamente una proroga articolata su più anni con importi differenziati: 50 milioni per il 1963-1964, 25 milioni per il semestre luglio-dicembre 1964, 50 milioni annuali dal 1965 al 1967, e infine 25 milioni per il 1968. Si tratta di un intervento di politica economica territoriale volto a sostenere la ricerca e lo sviluppo industriale nel Mezzogiorno, attraverso il finanziamento di attività di studio e analisi economica. La struttura temporale e gli importi decrescenti negli ultimi anni indicano un graduale ridimensionamento dell'intervento straordinario.
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Riferimento normativo
LEGGE 7 giugno 1964, n. 460
Testo normativo
LEGGE n. 460/1964
# LEGGE 7 giugno 1964, n. 460
## Aumento e proroga del contributo straordinario concesso
all'Associazione per lo sviluppo della industria nel Mezzogiorno -
SV.I.MEZ. - con la legge 21 maggio 1959, n. 396.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo concesso, con la legge 21 maggio 1959, n. 396 , a favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno - SV.I.MEZ. - per l'incremento dell'attività del "Centro per gli studi sullo sviluppo economico" costituito nel suo seno, è elevato a lire 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63 ed è prorogato, nella misura di lire 50.000.000, per l'esercizio 1963-1964, di lire 25 milioni, per il semestre 1 luglio-31 dicembre 1964, di lire 50 milioni, per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1967, e di lire 25 milioni per l'esercizio 1968.
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La legge 460/1964 riguarda i contributi straordinari e i finanziamenti pubblici a enti di ricerca e sviluppo territoriale, con particolare riferimento agli incentivi per il Mezzogiorno e alle politiche di sviluppo economico regionale. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a finanziamenti pubblici, agevolazioni territoriali e rendicontazione di contributi straordinari.
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