Come veniva corrisposta la tredicesima mensilità ai dipendenti statali nel 1953 secondo la Legge 463/1953?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 463/1953 disciplinava le modalità di pagamento della tredicesima mensilità per i dipendenti dello Stato italiano nell'anno 1953, introducendo un sistema di ratizzazione in due tranches semestrali anziché un versamento unico. La norma si applicava a tutto il personale statale che aveva diritto alla tredicesima mensilità secondo il decreto legislativo del 1916, rappresentando una misura di gestione della liquidità pubblica in quel periodo. La prima rata, pari al 50% del trattamento economico lordo mensile, veniva corrisposta il 1° luglio 1953 e comprendeva stipendio, paga, retribuzione e indennità di carovita (escluse le quote complementari). La seconda rata, versata il 16 dicembre 1953, era calcolata come differenza tra l'importo totale della tredicesima mensilità determinato al 16 dicembre e la prima rata già erogata, garantendo così il pagamento completo della spettanza annuale.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 giugno 1953, n. 463
Testo normativo
LEGGE n. 463/1953
# LEGGE 29 giugno 1953, n. 463
## Ratizzazione della tredicesima mensilita' spettante ai dipendenti
statali per il 1953.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'importo della tredicesima mensilità attribuita ai personali statali a termine del primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1916, n. 263 , è corrisposto, per l'anno 1953, in due rate semestrali alle date, rispettivamente, del 1 luglio e del 16 dicembre. La prima rata è commisurata alla metà del trattamento economico mensile lordo spettante al 1 luglio 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari. La seconda rata è determinata in misura pari alla differenza tra l'importo della tredicesima mensilità calcolato sul trattamento economico mensile lordo spettante al 16 dicembre 1953 per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita escluse le quote complementari, e l'importo della prima rata di cui al precedente comma. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi secondo e successivi dell' art. 7 del decreto legislativo dei Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263 .
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La Legge 463/1953 rappresenta un intervento normativo sulla retribuzione dei dipendenti pubblici, disciplinando la tredicesima mensilità, il trattamento economico lordo e le indennità di carovita. Commercialisti e consulenti del lavoro che operano nel settore pubblico consultano questa normativa per comprendere l'evoluzione storica della retribuzione statale, le modalità di calcolo delle mensilità aggiuntive e i riferimenti normativi sulla gestione della liquidità del personale dipendente.
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