Legge Imposte Indirette

Legge 47/1974

Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.

Pubblicato: 13/03/1974 In vigore dal: 28/02/1974 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di applicazione e i soggetti responsabili del pagamento della tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea secondo il Decreto-Legge 47/1974?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 47/1974 istituisce una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate negli aerodromi italiani dove si svolge attività aerea commerciale. La tassa si applica al peso lordo della merce, calcolata per chilogrammo (con frazioni superiori a 500 grammi considerate come chilogrammo intero), con un importo minimo garantito. Secondo gli aggiornamenti normativi successivi, l'importo è stato progressivamente adeguato: da 25 lire per kg nel 1985, a 27 lire nel 1987, fino a 30 lire per kg nel 1989, con minimali rispettivamente di 300, 350 e 400 lire. Il soggetto obbligato al pagamento è il vettore aereo, che può tuttavia rivalersi sullo speditore o sul destinatario della merce. L'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa sono affidati alla direzione dell'aeroporto, che può delegare l'ufficio doganale competente. Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi tributari. La tassa non è dovuta nei casi di trasbordo, rappresentando un'eccezione importante per le operazioni di transito merci.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1974, n. 47

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 47/1974 # DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1974, n. 47 ## Istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 77 della Costituzione ; Vista la legge 9 gennaio 1956, n. 24 , concernente i diritti per l'uso degli aerodromi aperti al traffico aereo civile; Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 82 , concernente la revisione delle tasse e dei diritti marittimi; Visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203 ; Tenuto conto della abrogazione intervenuta nell'ambito comunitario di norme relative alle tasse ed ai diritti di sbarco e imbarco delle merci trasportate per via aerea e per via marittima; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare un diverso sistema di tassazione su dette merci compatibile anche con la disciplina comunitaria; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta dei Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1 In tutti gli aerodromi sui quali comunque si svolga attività aerea commerciale è dovuta una tassa erariale sulle merci sbarcate e imbarcate dagli aeromobili in misura non superiore a lire cento per ogni chilogrammo di peso lordo. La tassa non è dovuta in caso di trasbordo. La frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi è considerata come chilogrammo intero In ogni caso la tassa non dovrà essere inferiore a lire 100. La tassa è dovuta dal vettore, che può rivalersene sullo speditore o sul destinatario, ed è accertata, liquidata e riscossa dalla direzione dell'aeroporto che, ove ne ravvisi la opportunità, può all'uopo delegare il competente ufficio doganale. (3) (4) ((6)) La misura della tassa di cui al primo comma del presente articolo è determinata e variata per ciascun aerodromo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica, tenuto conto del volume del traffico dell'aerodromo e del costo di gestione dei servizi. Il proprietario dell'aeromobile è solidalmente responsabile dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo. Per gli aeroporti dati in gestione in base a leggi speciali ad enti o società, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione della tassa di cui al primo comma nonchè l'eventuale rimborso della tassa stessa previsto nel successivo art. 5 avverranno secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica. --------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 24 gennaio 1985 (in G.U. 04/06/1985, n. 130) ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La tassa erariale istituita con l' art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, in legge 16 aprile 1974, n. 117 , è determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attività aerea commerciale, nella misura di L. 25 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sarà inferiore a L. 300". --------------- AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 9 gennaio 1987 (in G.U. 02/10/1987, n. 230) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa erariale istituita con l' art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117 , è determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attività aerea commerciale, nella misura di L. 27 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sarà inferiore a L. 350". --------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 21 febbraio 1989 (in G.U. 11/10/1989, n. 238) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La tassa erariale istituita con l' art. 1 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117 , è determinata, per tutti gli aerodromi sui quali si svolga attività aerea commerciale, nella misura di L. 30 per ogni chilogrammo di peso lordo o frazione di chilogrammo superiore a 500 grammi. In ogni caso la tassa non sarà inferiore a L. 400".

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