Legge Contributi

Legge 47/1983

Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.

Pubblicato: 25/02/1983 In vigore dal: 18/02/1983 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti contributivi per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti secondo la Legge 47/1983?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 47/1983 disciplina la possibilità per i lavoratori di continuare volontariamente a versare contributi all'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti quando il rapporto di lavoro che generava l'obbligo contributivo si interrompe o cessa. Questa facoltà consente al lavoratore di conservare i diritti già maturati o di raggiungere i requisiti necessari per accedere alla pensione. Per ottenere l'autorizzazione, l'assicurato deve presentare domanda all'INPS e possedere specifici requisiti di effettiva contribuzione: almeno 60 contributi mensili, oppure 260 settimanali, oppure 465 giornalieri agricoli per gli uomini (310 per donne e giovani), a seconda della categoria lavorativa. In alternativa, se nel quinquennio precedente la domanda ha versato almeno 36 contributi mensili (o equivalenti in altre forme), può comunque ottenere l'autorizzazione. La norma prevede anche criteri di conversione tra diverse tipologie di contributi (mensili, settimanali, giornalieri) mediante coefficienti specifici, e riconosce come validi anche i contributi dovuti entro i termini di prescrizione, anche se non effettivamente versati.

Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.

Riferimento normativo

LEGGE 18 febbraio 1983, n. 47

Testo normativo

LEGGE n. 47/1983 # LEGGE 18 febbraio 1983, n. 47 ## Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA La seguente legge: Art. 1 Requisiti per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria L'assicurato, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai sensi dell' articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, numero 1827 , e successive modificazioni ed integrazioni, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dall'assicurazione predetta o raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione mediante il versamento di contributi nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. A tal fine l'assicurato deve presentare domanda di autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale. L'autorizzazione è concessa se l'assicurato può far valere nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, qualunque sia l'epoca del versamento dei contributi: a) 60 contributi mensili; b) 260 contributi settimanali; c) 465 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini; d) 310 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani; e) 125 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all' articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 . L'autorizzazione di cui ai commi precedenti viene altresì concessa se nel quinquennio precedente la domanda l'assicurato può far valere, nell'assicurazione nella quale chiede di effettuare i versamenti volontari, uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione: 36 contributi mensili; 156 contributi settimanali; 279 contributi giornalieri agricoli, per gli uomini; 186 contributi giornalieri agricoli, per le donne e i giovani; 65 contributi settimanali per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui all' articolo 40, n. 9, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , o esclusivamente alle lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale e ai periodi di sosta di cui all'articolo 76 dello stesso regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 . Le tabelle che individuano i lavoratori stagionali agli effetti di cui ai commi precedenti sono aggiornate ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Ai fini del computo del quinquennio di cui al quarto comma si applicano le disposizioni di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 . Nel caso di assicurati a favore dei quali risultino versati, o accreditati qualora si tratti di lavoratori agricoli, contributi mensili, settimanali e giornalieri, i requisiti contributivi per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione predetta sono determinati ragguagliando i contributi mensili e giornalieri a contributi settimanali in base ai seguenti rapporti: 4,333 per i contributi mensili; 0,56 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore degli uomini; 0,84 per i contributi giornalieri agricoli accreditati a favore delle donne e dei giovani. Il requisito di contribuzione di cui al comma precedente si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione di cui all' articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , modificato dall' articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . L' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , è abrogato. L' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432 , è abrogato a partire dal giorno in cui si compiono i quattro anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Legge 47/1983 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

La Legge 47/1983 è il riferimento normativo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, disciplinando requisiti contributivi, versamenti volontari e diritti pensionistici. Consulenti del lavoro e professionisti della previdenza sociale la consultano per questioni relative a contributi arretrati, lavoratori agricoli, disoccupazione stagionale e accreditamento di periodi contributivi presso l'INPS.

Normative correlate

Legge 112/2026
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 6…
Decreto del Presidente del Consiglio 84/2026
Regolamento recante la definizione del contributo di entita' significativa a ca…
Messaggio INPS 1618/2026
Contribuzione in agricoltura. Esonero della contribuzione dovuta ai sensi dell’…
Circolare INPS 57/2026
Articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 55/2026
Articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante “Disposizioni urgen…
Circolare INPS 54/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25. Disposizioni in materia di sostegno al r…
Circolare INPS 53/2026
Decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, recante “Interventi urgenti per frontegg…
Circolare INPS 52/2026
Convenzione fra l'INPS e CONFIMPRENDITORI (CONFIMPRENDITORI) per la riscossione…

Altre normative del 1983

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Omeg… Decreto del Presidente della Repubblica 1299 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Castelvetrano. Decreto del Presidente della Repubblica 1297 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in S. Elpidio a Mare. Decreto del Presidente della Repubblica 1298 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Savigliano. Decreto del Presidente della Repubblica 1295 Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Chiaravalle. Decreto del Presidente della Repubblica 1296 Istituzione di un convitto in Venafro, annesso alla scuola coordinata con l'istituto prof… Decreto del Presidente della Repubblica 1292 Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la Scuola normale superiore di Pisa. Decreto del Presidente della Repubblica 1284 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. Decreto del Presidente della Repubblica 1261

Altri Legge

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 63, recante… 113/2026 Disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficac… 108/2026 Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano naziona… 107/2026 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo… 106/2026 Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgent… 103/2026 Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea s… 100/2026
Vedi tutti i Legge →