Legge Imposte Indirette

Legge 477/1987

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonche' istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi.

Pubblicato: 24/11/1987 In vigore dal: 21/11/1987 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 21 novembre 1987, n. 477

Testo normativo

LEGGE n. 477/1987 # LEGGE 21 novembre 1987, n. 477 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonche' istituzione di una addizionale straordinaria all'imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391 , concernente modificazioni dell'imposta di fabbricazione sui gas di petrolio liquefatti e di talune tasse e imposte indirette sugli affari, nonchè istituzione di una addizionale straordinaria alla imposta sul valore aggiunto e variazione della misura di taluni versamenti di acconto ai fini delle imposte sui redditi, è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 1, le parole: "lire 32.384" sono sostituite dalle seguenti: "lire 28.500". All'articolo 2: al comma 5, le parole: "sono quintuplicate" sono sostituite dalle seguenti: "sono raddoppiate". All'articolo 3: dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-bis. Le disposizioni del presente articolo e quelle del precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto". All'articolo 5: dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Se l'ammontare del versamento di cui al comma 2 risulta superiore a quello delle ritenute operate nel periodo di imposta cui l'acconto si riferisce, le aziende e gli istituti di credito hanno diritto, a loro scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti di acconto del periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione del sostituto di imposta. La somma versata in eccedenza è rimborsata ai sensi dell' articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44 dello stesso decreto". 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1987, n. 348 . 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 21 novembre 1987 COSSIGA GORIA, Presidente del Consiglio dei Ministri GAVA, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: VASSALLI AVVERTENZA: Il decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391 , è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 24 settembre 1987. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 12 dicembre 1987.

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