Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario. (25G00060)
Quali sono le nuove fattispecie di reato introdotte dal Decreto-Legge 48/2025 in materia di terrorismo e quali condotte vengono punite?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 48/2025 introduce due importanti novità nel codice penale per rafforzare la lotta al terrorismo. In primo luogo, crea il nuovo articolo 270-quinquies.3 che punisce con reclusione da 2 a 6 anni chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni su congegni bellici, armi da fuoco, sostanze chimiche o batteriologiche, o tecniche di violenza e sabotaggio di servizi pubblici, quando ciò avviene con finalità terroristiche. Questa norma si applica anche quando gli atti sono rivolti contro Stati esteri, istituzioni o organismi internazionali. In secondo luogo, il decreto modifica l'articolo 435 del codice penale aggiungendo una nuova disposizione che punisce con reclusione da 6 mesi a 4 anni la distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione di materiale contenente istruzioni su preparazione e uso di armi, esplosivi o tecniche per commettere delitti gravi, indipendentemente dal mezzo utilizzato (incluso internet). Questa seconda fattispecie colpisce specificamente chi diffonde tali contenuti senza necessariamente partecipare direttamente al reato terroristico. Le norme si applicano a chiunque, senza distinzioni di status, e rappresentano un inasprimento delle misure preventive contro il terrorismo, colpendo anche la fase preparatoria e di propaganda.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 48/2025
# DECRETO-LEGGE 11 aprile 2025, n. 48
## Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del
personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento
penitenziario. (25G00060)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attività di prevenzione e contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata, nonchè al miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; Ritenuta la necessità e urgenza di adottare misure in materia di sicurezza urbana e di controlli di polizia; Considerata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure in materia di tutela del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonchè degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 ; Considerata altresì, la straordinaria necessità e urgenza di introdurre disposizioni in materia di vittime dell'usura; Ravvisata, inoltre, la necessità e urgenza di introdurre misure in materia di ordinamento penitenziario; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Introduzione dell'articolo 270-quinquies.3 e modifica all' articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l'incolumità pubblica 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente: «Art. 270-quinquies.3 (Detenzione di materiale con finalità di terrorismo). - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonchè su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni»; b) all'articolo 435 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dei casi di concorso nel reato di cui al primo comma, chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al medesimo comma, o su qualunque altra tecnica o metodo per il compimento di taluno dei delitti non colposi di cui al presente titolo puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni».
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 48/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 48/2025 introduce nuove fattispecie di reato relative a delitti con finalità di terrorismo, detenzione di materiale bellico e diffusione di istruzioni per atti violenti. Professionisti del diritto penale e della sicurezza consultano questa normativa per comprendere i confini tra libertà di espressione, apologia di terrorismo e reati di preparazione terroristica, nonché le responsabilità civili e penali connesse alla distribuzione di contenuti online.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.