Legge Contributi

Legge 484/1973

Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

Pubblicato: 18/08/1973 In vigore dal: 30/07/1973 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 484/1973 al sistema previdenziale del personale di volo delle compagnie aeree?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 484/1973 modifica e integra la precedente normativa del 1965 sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, introducendo significativi cambiamenti nel sistema contributivo e nelle condizioni di accesso alle prestazioni pensionistiche. La norma riguarda esclusivamente i piloti e gli equipaggi delle compagnie aeree iscritti al Fondo di previdenza specifico, stabilendo nuove aliquote contributive (15% della retribuzione pensionabile, ripartite 2/3 a carico dell'azienda e 1/3 a carico del personale) e modificando i requisiti per accedere alle diverse tipologie di pensione. In pratica, la legge abbassa i requisiti di accesso alla pensione di anzianità, permettendo il pensionamento a 45 anni con almeno 15 anni di contribuzione (con coefficienti di riduzione della prestazione), e introduce nuove condizioni per la pensione di invalidità, distinguendo tra invalidità dovuta a causa di servizio e invalidità generale. Per le aziende aeree, la norma comporta un aumento degli oneri contributivi e una maggiore rigidità nella gestione del personale senior, mentre per i dipendenti rappresenta una maggiore tutela previdenziale con possibilità di uscita anticipata dal lavoro.

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Riferimento normativo

LEGGE 30 luglio 1973, n. 484

Testo normativo

LEGGE n. 484/1973 # LEGGE 30 luglio 1973, n. 484 ## Norme modificative ed integrative della legge 13 luglio 1965, n. 859, sulla previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Modifiche agli articoli 12, 13, 14, 22, 25, 29 e 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859 ). Il secondo comma dell'articolo 12, la lettera c) dell'articolo 13, il primo ed ultimo comma dell'articolo 14, l'articolo 22, il primo e il secondo comma dell'articolo 25, il primo e il secondo comma dell'articolo 29 , il primo comma dell'articolo 30 della legge 13 luglio 1965, n. 859 , sono sostituiti dai seguenti: Articolo 12, secondo comma: "La gestione del Fondo è tecnicamente organizzata in modo da garantire la copertura dei valori capitali delle pensioni in godimento". Articolo 13, lettera c): "Indennità accessorie e speciali nonchè qualsiasi altro emolumento assoggettabile a contributo ai sensi delle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad eccezione dell'indennità sostitutiva del periodo di preavviso e dell'indennità per ferie non godute". Articolo 14, primo comma: "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto al Fondo di previdenza del personale di volo è stabilito nel 15 per cento degli elementi retributivi di cui al precedente articolo 13, validi ai fini della pensione, ed è ripartito per i 2/3 a carico dell'azienda e, per 1/3, a carico del personale. Ove intervengano variazioni in tale aliquota contributiva, oltre l'aliquota prevista dall'assicurazione generale obbligatoria, la quota eccedente quest'ultima sarà ripartita in ragione di 3/5 a carico dell'azienda e di 2/5 a carico del personale". Articolo 14, ultimo comma: "L'obbligo del versamento del contributo sussiste anche se il dipendente abbia superato il 50° anno di età". Articolo 22: "Hanno diritto a pensione di anzianità gli iscritti, quando, avendo cessato il servizio per dimissioni o licenziamento: 1) possano far valere un periodo utile di almeno 25 anni, di cui almeno 15 anni di contribuzione ((obbligatoria o obbligatoria e volontaria)) al Fondo, qualunque sia l'età; 2) ovvero abbiano compiuto il 50° anno di età e possano far valere un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo; 3) ovvero abbiano compiuto il 45° anno di età ed un periodo di almeno 15 anni di contribuzione obbligatoria o obbligatoria e volontaria al Fondo. In questo caso la misura della pensione è ridotta in base ai coefficienti sotto elencati: Eta Coefficienti 49.............................................. 0,9737 48.............................................. 0,9468 47.............................................. 0,9196 46.............................................. 0,8922 45.............................................. 0,8647 Hanno diritto alla pensione di invalidità gli iscritti: a) che possano far valere un periodo utile di almeno dieci anni, di cui almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo e siano divenuti permanentemente inabili ad esercitare la professione autorizzata da un regolare brevetto aeronautico o da altro documento equipollente, purchè la invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo; b) che siano riconosciuti invalidi ai sensi delle disposizioni vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, purchè l'invalidità dia luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro comportante l'obbligo di iscrizione al Fondo, e possano far valere almeno cinque anni di contribuzione obbligatoria al Fondo, se l'invalidità non è dovuta a causa di servizio. Ove l'invalidità sia dovuta a causa di servizio, per evento verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1971, il diritto alla pensione si consegue con il solo requisito dell'iscrizione. Si considera dovuta a causa di servizio la invalidità che sia conseguenza diretta ed immediata di traumi subiti o di infermità contratte in servizio, in dipendenza dell'esercizio delle mansioni affidate all'iscritto". Articolo 25, primo e secondo comma: "La misura della pensione è pari al 3 per cento della retribuzione pensionabile di cui al precedente articolo 24, per ogni anno riconosciuto utile, considerando come un anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. La pensione dell'iscritto non può superare la retribuzione pensionabile, nè, qualora debba essere liquidata ai sensi del punto b) e del penultimo comma del precedente articolo 22, essere inferiore al 50 per cento della retribuzione pensionabile predetta". Articolo 29, primo e secondo comma: "Ha diritto alla pensione il coniuge superstite quando l'iscritto: a) abbia ottenuto la pensione ai sensi dell'articolo 22 della presente legge; b) non abbia ancora ottenuto la liquidazione della pensione, ma abbia raggiunto, al momento del decesso, un periodo di contribuzione obbligatoria al Fondo di almeno 5 anni, ovvero sia deceduto per causa di servizio. La pensione spettante al coniuge superstite è pari al 60 per cento di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico. Se insieme con il coniuge superstite concorrano uno o più figli di cui al successivo articolo 32, la pensione è pari a: 80 per cento con il concorso di un figlio; 100 per cento con il concorso di due o più figli". Articolo 30, primo comma: "Qualora il pensionato o l'iscritto che si trovi nelle condizioni di cui al precedente articolo 29, primo comma, lettera b), muoia senza lasciare il coniuge superstite avente diritto a pensione, o il coniuge superstite muoia o passi a seconde nozze, spetta ai figli di cui al successivo articolo 32 una pensione pari alle seguenti aliquote di quella corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i figli a carico: 60 per cento per un solo figlio; 80 per cento per due figli; 100 per cento per tre o più figli".

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