Legge Imposte Locali

Legge 49/1978

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria.

Pubblicato: 03/03/1978 In vigore dal: 27/02/1978 Documento ufficiale

Quali sono le tariffe per i diritti di segreteria presso le camere di commercio secondo la Legge 49/1978 e chi è esentato dal pagamento?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 49/1978 ha convertito in legge il decreto-legge 973/1977, stabilendo le tariffe che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura devono applicare per i diritti di segreteria relativi ai servizi amministrativi. La norma si applica a tutti i soggetti che richiedono certificati, attestazioni, iscrizioni nei registri camerali e altri atti amministrativi presso questi enti. Tuttavia, sono completamente esentati dal pagamento di questi diritti le amministrazioni dello Stato (anche con ordinamento autonomo), gli enti pubblici territoriali, gli enti e organismi di natura pubblica che richiedono atti per fini assistenziali e previdenziali, nonché gli esattori delle imposte dirette. La legge introduce tariffe specifiche per diverse prestazioni: certificati di iscrizione (L. 2.500), certificati di idoneità per aste e appalti (L. 5.000), certificati d'origine per scambi con l'estero (L. 1.500), vidimazione di firme (L. 1.000), diritti di urgenza (L. 1.000), e diritti di iscrizione nei registri che variano da L. 5.000 a L. 40.000 a seconda che comportino accertamento di idoneità mediante esami. Un aspetto rilevante è l'obbligo delle camere di commercio di rilasciare apposita ricevuta al momento della riscossione, su richiesta dell'interessato.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 febbraio 1978, n. 49

Testo normativo

LEGGE n. 49/1978 # LEGGE 27 febbraio 1978, n. 49 ## Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico Il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973 , recante norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per i diritti di segreteria è convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, dopo il primo comma, è inserito il seguente: "Sono esonerate dal pagamento dei diritti tutte le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, gli enti pubblici territoriali, gli enti ed organismi di natura pubblica che richiedono atti a fini assistenziali e previdenziali, nonchè gli esattori delle imposte dirette". L'articolo 2 è soppresso. Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: "Art. 2-bis. - Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, all'atto della riscossione delle tariffe per i diritti di segreteria, rilasciano apposita ricevuta, a richiesta dell'interessato". Nell'allegato: i numeri 1), 2), 3), 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti: "1) Certificato di iscrizione o cancellazione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, od attestato desunto da detti registri ...... L. 2.500 2) Certificato di idoneita per aderire ad aste, appalti e simili ................................ L. 5.000 3) Elenchi di nominativi desunti dai registri, ruoli, albi ed elenchi camerali: da uno a cinque nominativi ........................... L. 500 per ogni nominativo in piu ........................... L. 50 4) Certificato d'origine od analoga attestazione o dichiarazione relativa a scambi di merce con l'estero, anche su fatture o simili ...................... L. 1.500 5) Vidimazione o autenticazione di firme .............. L. 1.000"; il n. 10) e soppresso; i numeri 12) e 13) sono sostituiti dai seguenti: "12) Atti, certificati e dichiarazioni non compresi in altre voci ................................... L. 1.500 13) Visura dei registri, ruoli, albi od elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura: per il primo nominativo .............................. L. 2.000 per ogni nominativo in piu ........................... L. 300"; il n. 14) e soppresso; i numeri 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti: "15) Diritto di urgenza per certificati ed atti da rilasciare in giornata qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico e di protocollo ....................... L. 1.000 16) Diritto di urgenza speciale per il rilascio immediato (a vista) qualora si sovverta a favore e su richiesta dell'utente il normale ordine cronologico e di protocollo .............................. L. 1.000"; dopo il n. 16) e inserito il seguente: "16-bis) Diritti di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura da corrispondere all'atto della domanda, e sempre che non si applichino i diritti previsti ai numeri 17) e 17-bis) ............................................ L. 5.000"; il n. 17) e sostituito dal seguente: "17) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti l'accertamento di idoneità, mediante lo svolgimento di esami, da parte di apposita commissione .............. L. 40.000"; dopo il n. 17) e inserito il seguente: "17-bis) Diritti per iscrizione nei registri, ruoli ed albi o elenchi camerali che comporti il meno accertamento del possesso dell'idoneità professionale ........................................... L. 10.000". Il n. 18) e soppresso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 febbraio 1978 LEONE ANDREOTTI - DONAT - CATTIN - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

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La Legge 49/1978 disciplina le tariffe camerali per diritti di segreteria, certificati di iscrizione, attestazioni di idoneità professionale e visure presso le camere di commercio. È fondamentale per commercialisti e imprese che necessitano di certificati camerali, iscrizioni nei registri e attestazioni per partecipare ad aste e appalti pubblici. La norma prevede esenzioni per enti pubblici e amministrazioni dello Stato, rilevante per la gestione dei costi amministrativi aziendali.

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