Quali sono i requisiti e le finalità del Foncooper istituito dalla Legge 49/1985?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 49/1985 istituisce il Foncooper, un fondo di rotazione presso la Banca nazionale del lavoro destinato a finanziare le cooperative che operano secondo principi di mutualità. Il fondo si applica alle cooperative iscritte nei registri delle prefetture e sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro, escludendo però le cooperative edilizie che costruiscono alloggi per i soci. I finanziamenti possono essere utilizzati per progetti di aumento della produttività e occupazione, ammodernamento dei mezzi di produzione, miglioramento della qualità dei prodotti, razionalizzazione della distribuzione e ristrutturazione degli impianti. Le cooperative più giovani (costituite da non oltre tre anni) e quelle con specifici requisiti possono accedere anche a finanziamenti per realizzazione di nuovi impianti nei settori della produzione, distribuzione, turismo e servizi. Un aspetto rilevante è che l'accesso ai finanziamenti Foncooper preclude altre agevolazioni creditizie e contributive per gli stessi scopi, salvo il contributo previsto dall'articolo 17 della legge e l'accollo di finanziamenti già perfezionati.
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Riferimento normativo
LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49
Testo normativo
LEGGE n. 49/1985
# LEGGE 27 febbraio 1985, n. 49
## Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a
salvaguardia dei livelli di occupazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 1. È istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione, costituita presso la Banca nazionale del lavoro con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421 , un fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in seguito denominato Foncooper. 2. Il fondo di cui al comma precedente è destinato al finanziamento delle cooperative che abbiano i seguenti requisiti: a) siano ispirate ai principi di mutualità richiamati espressamente e inderogabilmente nei rispettivi statuti con riferimento agli articoli 23 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , e successive modificazioni ed integrazioni; b) siano iscritte nei registri delle prefetture e nello schedario generale della cooperazione e siano soggette alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 3. Sono escluse dai finanziamenti di cui al comma precedente le cooperative che si propongono la costruzione e l'assegnazione di alloggi per i propri soci. 4. I finanziamenti devono essere finalizzati all'attuazione di progetti relativi: 1) all'aumento della produttività e/o dell'occupazione della manodopera mediante l'incremento e/o lo ammodernamento dei mezzi di produzione e/o dei servizi tecnici, commerciali e amministrativi dell'impresa, con particolare riguardo ai più recenti e moderni ritrovati delle tecniche specializzate nei vari settori economici; a valorizzare i prodotti anche mediante il miglioramento della qualità ai fini di una maggiore competitività sul mercato; a favorire la razionalizzazione del settore distributivo adeguandolo alle esigenze del commercio moderno; alla sostituzione di altre passività finanziarie contratte per la realizzazione dei progetti di cui al presente numero ed in misura non superiore al 50 per cento del totale dei progetti medesimi ((...)) . 2) alla ristrutturazione e riconversione degli impianti. 5. Le cooperative aventi i requisiti di cui al successivo articolo 14, comprese quelle costituite da non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse ai finanziamenti del Foncooper anche per i progetti finalizzati: a) alla realizzazione ed all'acquisto di impianti nei settori della produzione, della distribuzione, del turismo e dei servizi; b) all'ammodernamento, potenziamento ed ampliamento dei progetti di cui al punto 1) del comma 4. 6. Il ricorso ai finanziamenti di cui ai commi precedenti preclude l'accesso ad agevolazioni creditizie e contributive di qualsiasi natura per gli stessi scopi, fatte salve quelle inerenti all'accollo dei finanziamenti già perfezionati e il contributo di cui all'articolo 17 della presente legge. (1) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte costituzionale, con sentenza 25 giugno - 1 luglio 1986, n. 165, (in G.U. 1a s.s. 09/07/1986 n. 32) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui la disciplina in esso prevista concerne la Regione Trentino-Alto Adige".
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La Legge 49/1985 è il riferimento normativo per chi opera nel credito cooperativo, finanziamenti agevolati alle cooperative e sviluppo della cooperazione. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per comprendere i requisiti di mutualità, le finalità ammissibili dei progetti, l'esclusione di altre agevolazioni e le modalità di accesso al Foncooper presso la Banca nazionale del lavoro.
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