Quali sono gli importi degli assegni familiari e dei relativi contributi previsti dalla Legge 504/1956 per i settori dell'industria e del commercio?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 504/1956 disciplina l'aumento degli assegni familiari e dei relativi contributi previdenziali per i lavoratori dipendenti nei settori dell'industria, commercio, professioni e arti, gestiti dalla Cassa unica degli assegni familiari. La norma si applica a partire dal 1° agosto 1954 e introduce due scaglioni di incremento: il primo con decorrenza immediata e il secondo a partire dal 1° aprile 1956. Per il settore industriale, gli assegni vengono fissati in lire settimanali (960 per figlio, 648 per coniuge, 330 per ascendente), mentre per commercio e professioni gli importi sono mensili (4160 per figlio, 2808 per coniuge, 1430 per ascendente). I contributi a carico del datore di lavoro variano tra il 21% e il 31,30% della retribuzione lorda a seconda del settore. La legge rappresenta un intervento di politica sociale volto a garantire protezione economica ai nuclei familiari dei lavoratori dipendenti, prevedendo anche un'addizionale temporanea dell'1,50% per il settore industriale fino all'estinzione del disavanzo gestionale.
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Riferimento normativo
LEGGE 16 maggio 1956, n. 504
Testo normativo
LEGGE n. 504/1956
# LEGGE 16 maggio 1956, n. 504
## Disposizioni varie in materia di assegni familiari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1 agosto 1954, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 , e successive modificazioni: a) industria: assegni: lire 960 settimanali per ciascun figlio; lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente; contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda; b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente; contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda. Con decorrenza dal 1 aprile 1956 gli assegni e i contributi predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure: a) industria: assegni: lire 1002 settimanali per ciascun figlio; lire 696 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente; contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda; b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4342 mensili per ciascun figlio; lire 3016 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente; contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda. Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta ai contributi di cui alle lettere a) del primo e del secondo comma, e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50 per conto della retribuzione, stabilita dall' art. 3 della legge 31 marzo 1954, n. 117 .
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La Legge 504/1956 è il riferimento normativo per gli assegni familiari, contributi previdenziali e gestione della Cassa unica degli assegni nei settori dell'industria e commercio. Commercialisti e responsabili del personale la consultano per calcolare correttamente i contributi sulla retribuzione lorda, gli assegni per familiari a carico e le addizionali temporanee previste dalla normativa previdenziale.
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