Legge Contributi

Legge 51/1985

Disposizioni dirette a favorire il finanziamento e la ristrutturazione dell'Azienda tabacchi italiani - ATI S.p.a.

Pubblicato: 06/03/1985 In vigore dal: 27/02/1985 Documento ufficiale

Quali sono le principali disposizioni della Legge 51/1985 in merito al finanziamento e alla ristrutturazione dell'ATI S.p.a.?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 51/1985 disciplina le modalità di finanziamento e ristrutturazione dell'Azienda Tabacchi Italiani (ATI S.p.a.), società allora controllata dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. La normativa autorizza l'Amministrazione dei monopoli a concedere anticipazioni di pagamento fino al 70% dell'importo delle forniture e somministrazioni di beni e servizi forniti da ATI e dalle sue società partecipate, con possibilità di richiedere garanzie fidejussorie e assicurazione contro i rischi d'incendio. Le anticipazioni devono essere gradualmente recuperate sulle liquidazioni relative alle forniture stesse, nella medesima percentuale. Inoltre, la legge consente dilazioni di pagamento fino a 120 giorni dalla consegna per i beni ceduti in vendita all'ATI, sempre con facoltà di richiedere idonee garanzie. Sul piano strutturale, la normativa autorizza ATI a svolgere attività collegate per vincoli di strumentalità, accessorietà o complementarietà, anche attraverso partecipazioni societarie in Italia e all'estero, e prevede un finanziamento complessivo di 20 miliardi di lire (10 miliardi per il 1982 e 10 miliardi per il 1983) destinato alla riorganizzazione e al programma di ristrutturazione localizzata degli stabilimenti.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 febbraio 1985, n. 51

Testo normativo

LEGGE n. 51/1985 # LEGGE 27 febbraio 1985, n. 51 ## Disposizioni dirette a favorire il finanziamento e la ristrutturazione dell'Azienda tabacchi italiani - ATI S.p.a. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Per le forniture e per le somministrazioni di beni e servizi da parte dell'ATI - Azienda tabacchi italiani S.p.a. - e delle società in cui l'ATI assume partecipazioni in base all' articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467 , l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a concedere anticipazioni di pagamento, fino ad un massimo del 70 per cento del loro importo, con facoltà di chiedere idonea garanzia fidejussoria. Le anticipazioni saranno gradualmente recuperate sulle liquidazioni relative alle forniture o somministrazioni per le quali sono state concesse, nella stessa misura percentuale. L'erogazione delle anticipazioni di cui al primo comma è subordinata all'assicurazione contro i rischi dell'incendio delle giacenze di prodotti da fornire e delle relative materie prime e semilavorati, con annotazione di vincolo a favore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è altresì autorizzata, qualora esigenze commerciali lo richiedano, a concedere dilazioni di pagamento, fino ad un massimo di centoventi giorni dalla consegna, sui beni ceduti in vendita all'ATI ed alle società da questa partecipate, con facoltà di chiedere idonea garanzia fidejussoria. Le società per azioni, alle quali trasferire o conferire partecipazioni azionarie ed altre attività, possono essere costituite dall'ATI anche mediante la sottoscrizione dell'intero capitale sociale. NOTE Nota all'art. 1, primo comma: - Il testo dell' art. 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467 , concernente "Conferimento al fondo di dotazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, per il triennio 1981-83 e trasferimento della partecipazione azionaria dell'ATI S.p.a. all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato", è il seguente: "La partecipazione azionaria dell'ATI S.p.a., detenuta dall'EFIM, è trasferita all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decreto interministeriale dei Ministri del tesoro, delle finanze e delle partecipazioni statali, verso corrispettivo del suo valore determinato secondo le risultanze del bilancio di funzionamento alla data del giorno precedente il trasferimento azionario, ed approvato dai competenti organi statutari. Le azioni dell'ATI S.p.a. sono iscritte ed inventariate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in apposito conto patrimoniale ed i relativi dividendi sono riscossi e versati al bilancio di entrata dell'Amministrazione medesima, previa acquisizione del corrispondente bilancio di esercizio debitamente approvato. L'ATI S.p.a., oltre alle attività costituenti l'attuale oggetto sociale, è autorizzata a svolgere le stesse attività ed altre ad essa collegate da vincolo di strumentalità, accessorietà o complementarietà, anche attraverso partecipazioni societarie, in Italia ed all'estero. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a concorrere ad eventuali aumenti di capitale dell'ATI S.p.a. anche mediante apporti di singole attività immobiliari iscritte nei conti patrimoniali ed a conferire, attraverso specifiche convenzioni, attività e servizi di natura industriale e commerciale. La commercializzazione del sale sarà effettuata dall'ATI mediante costituzione di apposita società per azioni, alla quale partecipano aziende produttrici nazionali a prevalente capitale pubblico. Su designazione del Ministro delle finanze possono essere chiamati a far parte degli organi sociali dell'ATI S.p.a., in rappresentanza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, funzionari della predetta Amministrazione, da collocare fuori ruolo ai sensi delle vigenti disposizioni. Restano in vigore le disposizioni dell' articolo 17 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417 . Per la riorganizzazione dell'ATI S.p.a. e l'avvio di un programma di ristrutturazione localizzata degli stabilimenti di tale società, è assegnato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un finanziamento complessivo di lire 20 miliardi in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1982 e lire 10 miliardi per l'anno 1983".

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