Legge Contributi

Legge 512/1956

Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici di un contributo straordinario di lire 40.000.000.

Pubblicato: 16/06/1956 In vigore dal: 05/05/1956 Documento ufficiale

Qual è lo scopo del contributo straordinario di 40 milioni di lire concesso dalla Legge 512/1956 alla Giunta centrale per gli studi storici?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 512/1956 autorizza la concessione di un contributo straordinario di 40 milioni di lire alla Giunta centrale per gli studi storici, un ente pubblico italiano preposto alla ricerca e alla promozione degli studi storici. Il finanziamento era destinato specificamente a coprire le spese organizzative e logistiche per due importanti congressi internazionali: l'VIII Congresso Internazionale di Storia delle Religioni e il X Congresso Internazionale di Scienze Storiche. Si trattava di un intervento straordinario del bilancio dello Stato, al di fuori delle dotazioni ordinarie, per sostenere iniziative di rilevanza scientifica e culturale internazionale. Questo tipo di finanziamento rappresentava un riconoscimento dell'importanza strategica di tali manifestazioni per la comunità scientifica italiana e per il prestigio culturale del Paese nel dopoguerra.

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Riferimento normativo

LEGGE 5 maggio 1956, n. 512

Testo normativo

LEGGE n. 512/1956 # LEGGE 5 maggio 1956, n. 512 ## Concessione alla Giunta centrale per gli studi storici di un contributo straordinario di lire 40.000.000. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata, la concessione di un contributo straordinario di lire 40.000.000 a favore della Giunta centrale per gli studi storici per far fronte alle spese occorrenti per l'VIII congresso internazionale di storia) delle religioni e per il X congresso internazionale di scienze storiche.

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La Legge 512/1956 riguarda i contributi straordinari e i finanziamenti pubblici a enti di ricerca e culturali, aspetti rilevanti per chi gestisce bilanci di istituzioni pubbliche, fondazioni e enti di ricerca. Il provvedimento esemplifica come lo Stato italiano utilizzava stanziamenti straordinari per supportare congressi internazionali e attività scientifiche, materia di interesse per amministratori pubblici e responsabili di enti culturali che necessitano di autorizzazioni legislative per spese eccezionali.

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