Legge Contributi

Legge 518/1951

Concessione all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" di un contributo di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-1950, per porre in grado l'Ente stesso di far fronte alle spese di funzionamento.

Pubblicato: 12/07/1951 In vigore dal: 29/06/1951 Documento ufficiale

Qual è l'importo e la destinazione del contributo concesso all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" dalla Legge 518/1951?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 518/1951 rappresenta un intervento di finanziamento pubblico a favore dell'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma", un organismo istituito per la realizzazione dell'Esposizione Universale prevista a Roma. Il contributo di 50 milioni di lire viene assegnato per l'esercizio finanziario 1949-1950, con riferimento retroattivo a un periodo già concluso al momento della promulgazione della legge. L'importo è destinato specificamente alla copertura delle spese di funzionamento ordinario dell'Ente e alla liquidazione di impegni pregressi relativi a lavori, servizi e forniture già effettuati. Si tratta di un finanziamento straordinario che consente all'Ente di regolarizzare la propria posizione finanziaria e di far fronte agli obblighi assunti durante l'esercizio precedente, garantendo la continuità operativa dell'organismo preposto alla gestione dell'evento espositivo.

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Riferimento normativo

LEGGE 29 giugno 1951, n. 518

Testo normativo

LEGGE n. 518/1951 # LEGGE 29 giugno 1951, n. 518 ## Concessione all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" di un contributo di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-1950, per porre in grado l'Ente stesso di far fronte alle spese di funzionamento. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È concesso all'Ente autonomo "Esposizione Universale di Roma" un contribuito di lire 50 milioni, per l'esercizio finanziario 1949-50, da destinare alla copertura delle spese di funzionamento e alla liquidazione di impegni relativi a lavori, servizi e forniture.

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La Legge 518/1951 riguarda il finanziamento di enti pubblici autonomi e la gestione di contributi pubblici per spese di funzionamento. Commercialisti e consulenti che operano nel settore pubblico consultano questa normativa per comprendere le modalità di erogazione di fondi a enti strumentali, la contabilizzazione di contributi retroattivi e la liquidazione di impegni di bilancio. Il provvedimento è rilevante per chi segue la contabilità di enti pubblici, le rendicontazioni di spese e la regolarizzazione di posizioni finanziarie pregresse.

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