Provvedimenti circa la misura delle indennita' nella assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali nell'industria.
Quali sono i criteri e le aliquote per il calcolo delle rendite di inabilità permanente secondo la Legge 52/1949?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 52/1949 disciplina le indennità nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore industriale, stabilendo come calcolare le rendite quando un lavoratore subisce un danno permanente. La norma si applica ai casi in cui l'inabilità permanente riduce l'attitudine al lavoro oltre determinate soglie: il 10% per gli infortuni e il 20% per le malattie professionali. Il calcolo della rendita varia in base al grado di inabilità: per inabilità tra l'11% e il 60%, l'aliquota è crescente secondo una tabella allegata (dal 50% al 60% della retribuzione); per inabilità dal 61% al 100%, l'aliquota corrisponde al grado stesso di inabilità. Le rendite mensili sono arrotondate alla decina più prossima, con eccesso per frazioni pari o superiori a 5 lire. In caso di inabilità assoluta che richieda assistenza personale continuativa, la rendita è integrata da un assegno mensile di 3.000 lire per tutta la durata dell'assistenza, salvo che questa sia già fornita direttamente dall'istituto assicuratore.
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Riferimento normativo
LEGGE 3 marzo 1949, n. 52
Testo normativo
LEGGE n. 52/1949
# LEGGE 3 marzo 1949, n. 52
## Provvedimenti circa la misura delle indennita' nella assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali nell'industria.
La Camera, dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il secondo ed il terzo comma, dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali nell'industria, modificato con l' art. 2 del decreto legislativo 25 gennaio 1947, n. 14 , e con l' art. 1 del decreto legislativo 19 febbraio 1948, n. 254 , sono sostituiti dai seguenti: "Quando sia accertato che dall'infortunio o dalla malattia, professionale sia derivata una inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al dieci per cento per i casi di infortunio e ai venti per cento per i casi di malattia professionale sarà corrisposta con effetto dal giorno successivo a quello della cessazione della indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità rapportata al grado della inabilità stessa sulla base delle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42; 1) per inabilità di grado dall'undici per cento al sessanta per cento, aliquota crescente col grado dell'inabilità, come dall'allegata tabella, dal cinquanta per cento al sessanta per cento; 2) per inabilità di grado dal sessantuno per cento al cento per cento, aliquota pari al grado di inabilità. Le rendite mensili sono arrotondate alla decina, più prossima: per eccesso quelle eguali o superiori alla frazione di lire cinque, per difetto quelle inferiori a detta frazione. Nei casi di inabilità permanente assoluta, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa, la, rendita è integrata da un assegno di lire tremila mensili per tutta la durata di detta assistenza; non si fa luogo ad integrazione quando l'assistenza personale sia esercitata o direttamente dall'Istituto assicuratore in luogo di ricovero o da parte di altri enti".
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La Legge 52/1949 è il riferimento normativo per il calcolo delle rendite di inabilità permanente, infortuni sul lavoro e malattie professionali nell'industria. Consulenti del lavoro e aziende la consultano per comprendere le aliquote di rendita, i gradi di inabilità, la retribuzione assicurabile e l'integrazione per assistenza continuativa. È strettamente correlata al sistema INAIL e alle disposizioni sulla previdenza obbligatoria dei lavoratori dipendenti.
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