Qual è l'oggetto e l'importo del contributo straordinario previsto dalla Legge 522/1952?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 522/1952, promulgata il 29 marzo 1952, autorizza la concessione di un contributo straordinario di 70 milioni di lire all'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.). Si tratta di un finanziamento pubblico destinato a supportare le attività dell'ente nel settore della diplomazia culturale e delle relazioni internazionali. Il contributo era destinato all'esercizio finanziario 1950-51, rappresentando una misura di sostegno straordinario (non ricorrente) per permettere all'istituto di svolgere le proprie funzioni di promozione culturale italiana all'estero. Questa norma rientra nel quadro delle politiche di ricostruzione e rilancio internazionale dell'Italia nel primo dopoguerra, quando era prioritario ripristinare la presenza culturale italiana nel mondo attraverso enti specializzati.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 marzo 1952, n. 522
Testo normativo
LEGGE n. 522/1952
# LEGGE 29 marzo 1952, n. 522
## Concessione di un contributo straordinario di L. 70.000.000
all'Istituto per le relazioni culturali con l'estero.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 70.000.090 a favore dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) per l'esercizio finanziario 1950-51.
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La Legge 522/1952 riguarda i contributi straordinari e i finanziamenti pubblici a enti culturali, aspetti rilevanti per chi gestisce bilanci di istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali. La norma è significativa nel contesto della spesa pubblica per la cultura e delle relazioni esterne, materie che interessano amministratori pubblici e revisori dei conti nel monitoraggio della corretta destinazione dei fondi statali.
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