Legge 57/1922
Che da' facolta' al ministro dell'industria e commercio di derogare al limite di cui al penultimo comma dell'art. 2 del R. decreto 8 novembre 1921, n. 1636, relativo all'assegnazione dei contributi statali ed all'equa determinazione dei prezzi per la costruzione di case popolari ed economiche. (022U0057)
Quali poteri conferisce il Regio Decreto 57/1922 al Ministro dell'Industria e Commercio in materia di edilizia popolare?
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Riferimento normativo
REGIO DECRETO 5 febbraio 1922, n. 57
Testo normativo
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Prova gratis Vai alla dashboardIl Regio Decreto 57/1922 disciplina i contributi statali per l'edilizia popolare e la determinazione dei prezzi per le case economiche, conferendo poteri derogativi al Ministero dell'Industria e Commercio. Questa normativa storica è rilevante per comprendere l'evoluzione della legislazione italiana in materia di politiche abitative e finanziamenti pubblici al settore costruzioni, sebbene sia stata abrogata da normative successive in materia di riordino amministrativo.