Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. (12G0079)
Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 57/2012 in materia di sicurezza del lavoro nei trasporti e nelle microimprese?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 57/2012 interviene per colmare un vuoto normativo creatosi in seguito all'abrogazione delle norme speciali sulla sicurezza del lavoro nei settori ferroviario, marittimo e portuale. Il provvedimento si applica specificamente a questi settori e alle microimprese, affrontando l'incompatibilità tra le disposizioni tecniche del D.Lgs. 81/2008 e gli standard tecnici di esercizio già in uso in questi comparti. In pratica, il decreto estende i tempi per l'adozione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi: passa da 18 mesi a 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, con scadenza comunque non oltre il 31 dicembre 2012. Per le microimprese (fino a 10 lavoratori), consente l'autocertificazione della valutazione dei rischi fino al 30 giugno 2012, evitando l'obbligo immediato di elaborare il documento secondo le procedure ordinarie. Inoltre, il decreto modifica i tempi per l'emanazione dei decreti attuativi sui settori ferroviario, marittimo e portuale, estendendoli da 48 a 55 mesi e introducendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 57/2012
# DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57
## Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle
microimprese. (12G0079)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni tese ad evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e dall'espressa esclusione dell'applicabilità ai suddetti settori di alcuni titoli del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 , come quello sui luoghi di lavoro, prevista dall'articolo 62, comma 2, del citato decreto; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 , incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori; Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all' articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 ((01. All'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e successive modificazioni, le parole: "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinquantacinque mesi")) ((b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti di cui al citato comma 2 del presente articolo sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione")) 2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate di valutazione dei rischi di cui all' articolo 6, comma 8, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , all'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 , e successive modificazioni, le parole: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 57/2012 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il D.L. 57/2012 è il riferimento normativo per valutazione dei rischi, sicurezza nei luoghi di lavoro e autocertificazione nelle microimprese. Datori di lavoro e consulenti della sicurezza lo consultano per comprendere le procedure standardizzate, l'adeguamento normativo nei settori trasporti e le modalità di compliance con il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.