Quali sono gli importi del contributo statale per l'assistenza malattia ai coltivatori diretti secondo la legge 576/1961?
Spiegato da FiscoAI
La legge 576/1961 disciplina l'aumento del contributo dello Stato destinato alla gestione dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti, categoria di lavoratori autonomi agricoli. La norma si applica a partire dal 1 luglio 1960 e modifica quanto precedentemente stabilito dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136. Il contributo statale è articolato su due livelli: un importo unitario di 1.500 lire annue per ogni coltivatore diretto e familiare avente diritto all'assistenza secondo i criteri della legge precedente, e un contributo globale annuo di 2.575.000.000 lire quale integrazione complessiva al sistema. Questa struttura a doppio binario consente sia un sostegno individuale che un finanziamento generale della gestione assicurativa. Per i commercialisti e i consulenti che operano nel settore agricolo, la norma rappresenta un riferimento storico importante per comprendere l'evoluzione della previdenza e assistenza sociale dei coltivatori diretti, influenzando la determinazione dei costi aziendali e delle contribuzioni dovute.
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Riferimento normativo
LEGGE 29 giugno 1961, n. 576
Testo normativo
LEGGE n. 576/1961
# LEGGE 29 giugno 1961, n. 576
## Aumento del contributo a carico dello Stato per l'assistenza di
malattia ai coltivatori diretti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A partire dal 1 luglio 1960, il contributo dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione di malattia ai coltivatori diretti, di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136 , è corrisposto nella misura: a) di lire 1.500 annue per ciascun coltivatore diretto e familiare assistibile a norma dell'articolo 22 della predetta legge; b) di lire 2.575.000.000 a titolo di concorso globale annuo, quale integrazione al contributo di cui all'alinea b) dell'articolo 22 della predetta legge.
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La legge 576/1961 riguarda il contributo statale per l'assicurazione malattia dei coltivatori diretti, categoria di lavoratori autonomi agricoli disciplinata dalla legge 1136/1954. Consulenti fiscali e professionisti del settore agricolo consultano questa norma per questioni relative a previdenza agricola, assistenza sanitaria, contributi obbligatori e gestioni previdenziali specifiche per l'agricoltura.
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