Legge Contributi

Legge 583/1977

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali.

Pubblicato: 26/08/1977 In vigore dal: 08/08/1977 Documento ufficiale

Quali sono le modifiche introdotte dalla Legge 583/1977 ai contributi previdenziali dei geometri iscritti alla Cassa nazionale?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 583/1977 riforma il sistema contributivo della Cassa nazionale di previdenza dei geometri, modificando il calcolo e l'importo dei contributi obbligatori per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti. A partire dal 1° gennaio 1977, il contributo è fissato in L. 350.000 annue, ma dal 1° gennaio 1978 viene parametrato al 10% del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF dell'anno precedente, con possibilità di variazione tramite decreto ministeriale sulla base dei bilanci tecnici quadriennali. La norma riguarda tutti i geometri iscritti alla Cassa e introduce riduzioni contributive per categorie specifiche: i geometri che continuano l'attività dopo il pensionamento versano il 50% del contributo, mentre i neodiplomati beneficiano di una riduzione di due terzi nei primi tre anni. Un aspetto rilevante è l'esclusione dalla Cassa, a partire dal 1° gennaio 1978, dei geometri già iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria per lavoro subordinato, salvo il diritto di proseguire volontariamente per chi era già iscritto al 31 dicembre 1977.

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Riferimento normativo

LEGGE 8 agosto 1977, n. 583

Testo normativo

LEGGE n. 583/1977 # LEGGE 8 agosto 1977, n. 583 ## Modifiche ed integrazioni alla legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 (Contribuzione relativa alla gestione previdenziale) A decorrere dal 1 gennaio 1977 l' articolo 26 della legge 4 febbraio 1967, n. 37 , è sostituito dal seguente: "Il contributo personale obbligatorio a carico di ciascun iscritto per la gestione invalidità, vecchiaia e superstiti è stabilito nell'importo di L. 350.000 annue. La misura del contributo predetto a decorre dal 1° gennaio 1978 dovrà, per ciascun iscritto, essere pari al 10 per cento del reddito professionale dichiarato ai fini IRPEF per il precedente anno fiscale. La percentuale di cui al comma precedente potrà essere variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione della Cassa, in relazione alle risultanze di gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni quadriennio e quando si manifesti l'opportunità di una anticipata compilazione. La variazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale. L'iscritto che goda di trattamento di pensione di vecchiaia a carico della Cassa e continui a svolgere attività professionale è tenuto al versamento del contributo in misura ridotta del 50 per cento. In tal caso avrà diritto ad una sola rivalutazione della pensione, da effettuarsi al compimento dei cinque anni dal pensionamento, ed in ragione, per ogni anno di contribuzione ulteriore, dello 0,90 per cento della media del reddito professionale imponibile dichiarato ai fini IRPEF nel quinquennio considerato. Il contributo non potrà, in ogni caso, essere di importo inferiore a quello stabilito al primo comma del presente articolo. Per i geometri neodiplomati che iniziano la professione e si iscrivono per la prima volta alla Cassa, il contributo, nei primi tre anni di iscrizione, è ridotto di due terzi. I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, a decorrere dal 1 gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge".

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La Legge 583/1977 è il riferimento normativo per la contribuzione previdenziale dei geometri, disciplinando il calcolo dei contributi obbligatori in percentuale sul reddito professionale IRPEF, le riduzioni contributive per pensionati e neodiplomati, e i criteri di esclusione per chi aderisce a forme di previdenza alternative. Consulenti del lavoro e studi professionali la consultano per questioni di iscrizione alla Cassa geometri, rivalutazione delle pensioni e compatibilità tra attività libero-professionale e rapporti di lavoro subordinato.

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