Quali sono le principali disposizioni del Decreto-Legge 59/2012 in materia di riordino della protezione civile e quali effetti produce sul piano finanziario e organizzativo?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 59/2012 interviene sul riordino del Servizio nazionale di protezione civile con l'obiettivo di rafforzarne la capacità operativa e garantire il corretto utilizzo del Fondo nazionale. La norma introduce modifiche significative al regime delle spese sostenute da comuni e province per interventi in seguito a eventi calamitosi: tali spese, quando realizzate nell'esercizio in cui si verifica la calamità e nei due esercizi successivi (previa deliberazione dello stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri), sono escluse dal saldo finanziario rilevante per il patto di stabilità interno. Questo meccanismo consente agli enti locali di non vedere compromesso il rispetto dei vincoli di bilancio a causa degli interventi emergenziali. Il decreto prevede inoltre il trasferimento della flotta aerea antincendio dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, con modalità e tempi definiti da regolamento, senza generare nuovi oneri per la finanza pubblica. Le risorse necessarie provengono da fondi già stanziati in precedenti decreti-legge.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 59
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 59/2012
# DECRETO-LEGGE 15 maggio 2012, n. 59
## Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile.
(12G0081)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il riordino del Servizio nazionale di protezione civile ed il rafforzamento della sua capacità operativa, nonchè di garantire il corretto impiego e reintegro del Fondo nazionale di protezione civile, al fine di rendere più incisivi gli interventi di protezione civile da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 30 aprile 2012 e dell'11 maggio 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di protezione civile 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1 )) . 1-bis. All' articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 , dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti: "8-bis. Le spese per gli interventi realizzati direttamente dai comuni e dalle province in relazione a eventi calamitosi in seguito ai quali è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui avviene la calamità e nei due esercizi successivi, nei limiti delle risorse rese disponibili ai sensi del comma 8-ter, sono escluse, con legge, dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. 8-ter. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dall'attuazione del comma 8-bis del presente articolo si provvede anche mediante l'utilizzo delle risorse del fondo di cui all' articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 , e successive modificazioni". 2. All' articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. La flotta aerea antincendio della Protezione civile è trasferita al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Con regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento, previa individuazione delle risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Restano fermi i vigenti contratti comunque afferenti alla flotta aerea in uso al Dipartimento della protezione civile ed ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all' articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 ."; b) nel comma 4, la parola: "COAU" è sostituita dalle seguenti: "Centro operativo di cui al comma 2" e le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "medesimo comma". 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 GENNAIO 2018, N. 1 )) . 4. Il comma 2 dell'articolo 15, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 , è abrogato.
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Legge 59/2012 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Il Decreto-Legge 59/2012 è il riferimento normativo per enti locali e amministrazioni pubbliche che gestiscono interventi di protezione civile in caso di calamità, affrontando tematiche di patto di stabilità interno, esclusione dal saldo finanziario e compensazione dell'indebitamento netto. Commercialisti e responsabili di bilancio negli enti territoriali lo consultano per comprendere il trattamento contabile delle spese di emergenza, il trasferimento di risorse tra dipartimenti e l'utilizzo del Fondo nazionale di protezione civile.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.