Estensione a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie, di talune provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1958, n. 310, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni del novembre 1957.
Quali agevolazioni prevede la Legge 591/1959 per l'Ente nazionale delle Tre Venezie in relazione ai danni da alluvione del 1957?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 591/1959 estende all'Ente nazionale delle Tre Venezie alcune agevolazioni già previste dalla Legge 310/1958, originariamente riservate alle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni di novembre 1957. In particolare, la norma riguarda l'azienda agricola "Aurora" ubicata nel comune di Porto Tolle, che era stata completamente sommersa dalle acque. L'articolo 1 applica le disposizioni del quarto comma della Legge 310/1958 anche a questo ente, permettendogli di accedere a provvidenze economiche per il ripristino dell'attività agricola. Un aspetto rilevante è che l'ente beneficiario rimane obbligato a reinvestire le somme ricevute nell'acquisto di beni patrimoniali destinati a scopi produttivi in agricoltura, secondo quanto previsto dal quinto comma della legge precedente. Questa disposizione garantisce che i fondi pubblici siano effettivamente utilizzati per la ricostituzione del patrimonio produttivo agricolo e non per altri scopi.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 luglio 1959, n. 591
Testo normativo
LEGGE n. 591/1959
# LEGGE 21 luglio 1959, n. 591
## Estensione a favore dell'Ente nazionale delle Tre Venezie, di talune
provvidenze previste dalla legge 18 marzo 1958, n. 310, a favore
delle aziende agricole danneggiate dalle inondazioni del novembre
1957.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Le disposizioni contenute nell' articolo 1, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 310 , si applicano anche a favore dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per la azienda "Aurora" in comune di Porto Tolle sommersa dalle inondazioni del novembre 1957, fermo restando l'obbligo, contenuto nel quinto comma del citato articolo, del reimpiego della somma ottenuta nell'acquisto di beni patrimoniali a scopi prodottivi in agricoltura.
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La Legge 591/1959 rappresenta un intervento di sostegno pubblico per enti agricoli colpiti da calamità naturali, disciplinando l'utilizzo di contributi e agevolazioni fiscali per la ricostituzione di beni patrimoniali. Commercialisti e consulenti aziendali devono considerare gli obblighi di reinvestimento, la tracciabilità dei fondi pubblici e le implicazioni contabili derivanti da provvidenze destinate a scopi produttivi specifici in agricoltura.
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