Legge Internazionale

Legge 607/1964

Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.

Pubblicato: 30/07/1964 In vigore dal: 05/07/1964 Documento ufficiale

Riferimento normativo

LEGGE 5 luglio 1964, n. 607

Testo normativo

LEGGE n. 607/1964 # LEGGE 5 luglio 1964, n. 607 ## Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Entro il limite del controvalore in lire italiane dell'importo di 40 milioni di Deutschemark, versato sul conto del Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, comma secondo, dell'Accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 , è autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo articolo 3, sorti nel periodo dal 1 settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino. Sono escluse dalla corresponsione degli indennizzi previsti dalla presente legge le pretese relative alle restituzioni ed ai beni di cui all'articolo 3 del predetto Accordo italo-tedesco; nonchè le pretese derivanti dai rapporti contemplati dall' articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 , ed ogni altra rivendicazione ancorchè sia riconosciuta dalle vigenti leggi sui danni di guerra o comunque ricada nella norma di cui all'articolo 77 paragrafo 4 del Trattato di pace italiano.

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