Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
Quali indennizzi prevede la Legge 607/1964 per i cittadini italiani che hanno subito danni durante la Seconda Guerra Mondiale?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 607/1964 implementa in Italia l'Accordo italo-tedesco del 1961, stanziando 40 milioni di Deutschemark (convertiti in lire italiane) per risarcire i danni di guerra. La norma si applica alle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana che hanno subito perdite economiche, patrimoniali o finanziarie nel periodo dal 1° settembre 1939 all'8 maggio 1945 a causa dello Stato tedesco, di enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino. Gli indennizzi sono corrisposti dal Ministero del Tesoro secondo le modalità stabilite dall'Accordo bilaterale. Tuttavia, la legge esclude esplicitamente le pretese relative a restituzioni di beni, i rapporti contemplati dal decreto legislativo luogotenenziale 428/1946 e ogni altra rivendicazione già riconosciuta dalle leggi sui danni di guerra o dal Trattato di pace italiano, al fine di evitare duplicazioni e conflitti con altri strumenti risarcitori.
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Riferimento normativo
LEGGE 5 luglio 1964, n. 607
Testo normativo
LEGGE n. 607/1964
# LEGGE 5 luglio 1964, n. 607
## Norme per l'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a
Bonn il 2 giugno 1961 fra la Repubblica italiana e la Repubblica
Federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di
carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Entro il limite del controvalore in lire italiane dell'importo di 40 milioni di Deutschemark, versato sul conto del Ministero del tesoro, presso la Banca nazionale del lavoro, a norma dell'articolo 1, comma secondo, dell'Accordo italo-tedesco stipulato a Bonn il 2 giugno 1961 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 , è autorizzata la corresponsione di indennizzi a favore delle persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana, titolari dei diritti o ragioni, indicati nel successivo articolo 3, sorti nel periodo dal 1 settembre 1939 all'8 maggio 1945 nei confronti dello Stato tedesco, o di Enti o cittadini tedeschi della Repubblica Federale di Germania e del Land Berlino. Sono escluse dalla corresponsione degli indennizzi previsti dalla presente legge le pretese relative alle restituzioni ed ai beni di cui all'articolo 3 del predetto Accordo italo-tedesco; nonchè le pretese derivanti dai rapporti contemplati dall' articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428 , ed ogni altra rivendicazione ancorchè sia riconosciuta dalle vigenti leggi sui danni di guerra o comunque ricada nella norma di cui all'articolo 77 paragrafo 4 del Trattato di pace italiano.
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La Legge 607/1964 riguarda indennizzi per danni di guerra, accordi internazionali italo-tedeschi e risarcimenti patrimoniali. È rilevante per chi gestisce eredità, successioni e diritti risarcitori derivanti dal secondo conflitto mondiale, nonché per professionisti che assistono persone fisiche e giuridiche nella documentazione di pretese storiche verso lo Stato tedesco e enti pubblici tedeschi.
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