Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate. (24G00078)
Quali diritti sindacali e risorse vengono garantiti alle associazioni professionali sindacali tra militari con il Decreto-Legge 61/2024?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto-Legge 61/2024 interviene per garantire il pieno esercizio dell'attività sindacale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa. La norma si applica alle associazioni iscritte negli articoli 1475-1476 del Codice dell'ordinamento militare e riguarda direttamente i rappresentanti sindacali delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. In pratica, il decreto attribuisce distacchi e permessi retribuiti secondo una formula proporzionale: un distacco ogni 4.000 unità di personale e un'ora annua di permesso retribuito ogni 2 unità di personale, fino al 31 dicembre 2024. Questi benefici sono finalizzati a consentire la partecipazione effettiva alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza per il rinnovo contrattuale del triennio 2022-2024. La misura è finanziata con 6.717.474 euro per il 2024, ripartiti tra le diverse amministrazioni militari.
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Riferimento normativo
DECRETO-LEGGE 9 maggio 2024, n. 61
Testo normativo
DECRETO-LEGGE n. 61/2024
# DECRETO-LEGGE 9 maggio 2024, n. 61
## Disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del
Ministero della difesa e operativita' delle Forze armate. (24G00078)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , recante « Codice dell'ordinamento militare »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 , recante « Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare , a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 »; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 , recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b) , c) , d) ed e) e 17, comma 1 , lettere a) , c) , e) , f) , g) , h) , l) m) , n) , o) , q) , r) , s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 23, comma 2; Ritenuta la necessità e urgenza di adottare interventi volti a garantire l'effettivo esercizio dell'attività a carattere sindacale delle Associazioni professionali a carattere sindacale fra militari, nonchè ad assicurare la massima efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la piena operatività delle Forze armate; Ravvisata in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure volte a garantire la effettiva partecipazione delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari alle procedure di contrattazione del Comparto difesa-sicurezza per il rinnovo del contratto (triennio 2022-2024); Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2024; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Disposizioni in materia di svolgimento dell'attività a carattere sindacale 1. Al fine di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale e la partecipazione alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, sono attribuiti alle associazioni ((di cui agli articoli 1475, comma 2, nonchè 1476 e seguenti del codice dell'ordinamento militare , di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 , fino all'entrata in vigore del contingente di distacchi e permessi previsti dalla contrattazione per il triennio 2022-2024 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024)) , i distacchi e permessi retribuiti, di cui all'articolo 1480, comma 3, del citato codice, in ragione di un distacco ogni quattromila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni due unità di personale. 2. Alla ripartizione dei distacchi e dei permessi di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del ((codice di cui al)) decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 . 3. Le associazioni di cui al comma 1 possono fruire delle ore di permesso ripartite ai sensi del comma 2 in ragione di un dodicesimo per ogni mese di funzionamento e nel rispetto dell'articolo 1480, comma 14 ((, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 )) . 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari complessivamente a euro 6.717.474 per l'anno 2024, di cui euro 3.396.219 per le Forze armate, euro 2.165.789 per l'Arma dei carabinieri e euro 1.155.466 per la Guardia di finanza, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito ((del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire")) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 5.562.008, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa e, quanto a euro 1.155.466, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
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Il Decreto-Legge 61/2024 disciplina i diritti sindacali, distacchi retribuiti e permessi sindacali per le associazioni professionali tra militari, operando nel contesto della contrattazione collettiva del comparto difesa-sicurezza. La normativa tocca aspetti di diritto del lavoro pubblico, ordinamento militare e gestione delle risorse umane nelle amministrazioni della difesa, con implicazioni su bilancio e stanziamenti del Ministero dell'economia e delle finanze.
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