Legge Contributi

Legge 617/1955

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

Pubblicato: 05/08/1955 In vigore dal: 14/07/1955 Documento ufficiale

Cosa prevede la Legge 617/1955 riguardo ai versamenti al Fondo per l'indennità degli impiegati?

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La Legge 617/1955 è una norma di proroga che estende i termini di pagamento per i datori di lavoro relativi ai versamenti al Fondo per l'indennità degli impiegati. La legge riguarda specificamente le aziende e i datori di lavoro che devono effettuare accantonamenti secondo quanto previsto dal decreto-legge del 1942. In pratica, la norma concede un anno di proroga dal momento della sua entrata in vigore per versare gli accantonamenti dovuti e per adeguare i contratti di assicurazione e capitalizzazione alle disposizioni normative vigenti. Questo provvedimento era rivolto a facilitare gli adempimenti delle imprese in un periodo di ricostruzione post-bellica, permettendo loro di distribuire nel tempo gli obblighi finanziari verso il Fondo. È importante notare che la stessa proroga è stata successivamente estesa ulteriormente dalla Legge 1037/1956 fino al 30 giugno 1957.

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Riferimento normativo

LEGGE 14 luglio 1955, n. 617

Testo normativo

LEGGE n. 617/1955 # LEGGE 14 luglio 1955, n. 617 ## Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 È prorogato, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1953, n. 961 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo. ((1)) ----------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 31 luglio 1956, n. 1037 , ha disposto (con l'articolo unico) che " È prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14 luglio 1955, n. 617 , per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 , convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251 , e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."

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La Legge 617/1955 disciplina gli accantonamenti per indennità agli impiegati e i versamenti al Fondo, istituti collegati al decreto-legge 5/1942 e alla normativa sulla capitalizzazione e assicurazione. Commercialisti e responsabili del personale consultano questa norma per comprendere gli obblighi di versamento, le scadenze prorogate e l'adeguamento dei contratti assicurativi secondo le disposizioni fiscali e previdenziali dell'epoca.

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