Cosa punisce la Legge 62/2014 in materia di scambio elettorale politico-mafioso e quali sono le pene previste?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 62/2014 modifica l'articolo 416-ter del codice penale per contrastare il fenomeno dello scambio elettorale politico-mafioso, ovvero l'accordo tra esponenti politici e organizzazioni mafiose per ottenere voti in cambio di denaro o altre utilità. La norma si applica a chiunque accetti promesse di procurare voti attraverso modalità mafiose (come intimidazione, violenza o condizionamento) in cambio di denaro o vantaggi economici, nonché a chi promette di procurare tali voti. La legge prevede una pena detentiva da quattro a dieci anni di reclusione per entrambi i soggetti coinvolti nello scambio: sia chi riceve la promessa di voti che chi la formula. Questa disposizione rappresenta un importante strumento di contrasto alla corruzione elettorale e all'infiltrazione della criminalità organizzata nei processi democratici, tutelando l'integrità delle elezioni e la sovranità popolare.
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Riferimento normativo
LEGGE 17 aprile 2014, n. 62
Testo normativo
LEGGE n. 62/2014
# LEGGE 17 aprile 2014, n. 62
## Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di
scambio elettorale politico-mafioso. (14G00078)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. L' articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
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La Legge 62/2014 riguarda il reato di scambio elettorale politico-mafioso, disciplinato dall'articolo 416-ter del codice penale, e rappresenta un intervento normativo contro la corruzione elettorale e l'infiltrazione mafiosa nei processi democratici. Magistrati, avvocati penalisti e operatori della giustizia consultano questa norma per comprendere le fattispecie di reato, le modalità di commissione del crimine e le sanzioni applicate a politici e organizzazioni criminali coinvolti in accordi illeciti per l'acquisizione di voti.
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