Legge Contributi

Legge 626/1952

Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalita' di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura.

Pubblicato: 18/06/1952 In vigore dal: 23/05/1952 Documento ufficiale

Quali sono i termini e le modalità di versamento dei contributi agricoli unificati stabiliti dalla Legge 626/1952?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 626/1952 prolunga per l'anno 1952 le disposizioni già previste dal decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, riguardanti i termini e le modalità di pagamento dei contributi agricoli unificati. La norma si applica a tutti i contributi dovuti per l'anno 1952, sia quelli correnti che gli arretrati precedenti. La legge introduce un sistema di rateizzazione che facilita il pagamento per gli agricoltori, permettendo loro di versare l'importo totale in quattro rate uguali anziché in un'unica soluzione. Le scadenze fissate sono precise: prima rata entro il 5 maggio, seconda entro il 5 agosto, terza entro il 5 ottobre e quarta entro il 5 dicembre 1952. Questo meccanismo di dilazionamento rappresenta una misura di favore per il settore agricolo, riconoscendo le difficoltà di liquidità tipiche delle aziende agricole e permettendo una migliore gestione della tesoreria durante l'anno.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 maggio 1952, n. 626

Testo normativo

LEGGE n. 626/1952 # LEGGE 23 maggio 1952, n. 626 ## Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalita' di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 L'applicazione delle norme di cui all' art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59 , relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è ulteriormente prorogata per l'anno 1952 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti, per l'anno medesimo o per arretrati. I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro il 5 maggio, la seconda entro il 5 agosto, la terza entro il 5 ottobre e la quarta entro il 5 dicembre 1952.

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La Legge 626/1952 disciplina i contributi agricoli unificati e le modalità di versamento rateizzato, rappresentando un importante riferimento normativo per chi opera nel settore agricolo. Commercialisti e consulenti fiscali la consultano per comprendere gli obblighi di versamento, le scadenze tributarie e la gestione dei contributi previdenziali e assistenziali nel comparto agricolo, nonché per la regolarizzazione di eventuali arretrati.

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