Legge Contributi

Legge 633/1952

Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951.

Pubblicato: 19/06/1952 In vigore dal: 23/05/1952 Documento ufficiale

Quali contributi potevano ricevere i comuni e le province colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1951 secondo la Legge 633/1952?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 633/1952 rappresenta un intervento straordinario dello Stato a favore delle amministrazioni locali danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1951. Si applica specificamente ai comuni e alle province delle zone alluvionate che avevano già beneficiato della sospensione totale o parziale del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali. La norma prevede che lo Stato possa concedere contributi integrativi ai bilanci di questi enti, nel caso in cui, nonostante l'applicazione delle disposizioni ordinarie sulla gestione finanziaria (articoli 332 e 336 del Testo Unico 1934), non riescano comunque a raggiungere l'equilibrio economico. I contributi potevano essere erogati fino al 31 dicembre 1953 e venivano concessi mediante decreto del Ministro dell'Interno, in accordo con i Ministeri delle Finanze e del Tesoro, sulla base di una proposta della Commissione centrale della finanza locale, valutata al momento dell'approvazione dei bilanci degli enti interessati.

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Riferimento normativo

LEGGE 23 maggio 1952, n. 633

Testo normativo

LEGGE n. 633/1952 # LEGGE 23 maggio 1952, n. 633 ## Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Alle Amministrazioni dei comuni e delle province delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951, nei quali sia disposta la sospensione totale e parziale del pagamento dei tributi erariali, comunali e provinciali, possono essere concessi, fino al 31 dicembre 1953, contributi integrativi da parte dello Stato, qualora, nonostante l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383 , non possano conseguire il pareggio economico dei propri bilanci. I relativi provvedimenti sono adottati, su proposta della Commissione centrale della finanza locale, in sede di approvazione dei bilanci degli enti interessati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.

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La Legge 633/1952 riguarda contributi straordinari, sospensione tributi, equilibrio di bilancio e finanza locale. È rilevante per amministratori pubblici e consulenti che affrontano questioni di bilanci comunali e provinciali, nonché per chi studia gli interventi fiscali straordinari dello Stato a favore di enti locali colpiti da calamità naturali.

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