Quali sono le condizioni e i limiti per ottenere anticipazioni garantite dallo Stato per imprese industriali danneggiate da calamità pubbliche secondo la Legge 638/1949?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 638/1949 rappresenta uno strumento di sostegno finanziario per le imprese industriali che hanno subito danni o distruzioni a causa di calamità pubbliche (alluvioni, terremoti, eventi catastrofici). Il Ministro del Tesoro, in accordo con il Ministro dell'Industria e Commercio, è autorizzato a concedere garanzie dello Stato presso Istituti di credito pubblici e Enti di credito mobiliare per facilitare l'accesso a finanziamenti destinati alla riattivazione o ricostruzione degli impianti danneggiati. La garanzia dello Stato copre fino al 70% delle perdite accertate (successivamente elevato all'80% per operazioni specifiche), con un limite complessivo iniziale di un miliardo di lire. Le anticipazioni concesse devono essere destinate esclusivamente alla riattivazione o ricostruzione degli impianti, secondo quanto stabilito nei decreti di concessione della garanzia. Lo Stato inoltre concorre nel pagamento degli interessi sui finanziamenti, alleggerendo il carico finanziario delle imprese sinistrate durante la fase di ripresa economica.
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Riferimento normativo
LEGGE 21 agosto 1949, n. 638
Testo normativo
LEGGE n. 638/1949
# LEGGE 21 agosto 1949, n. 638
## Concessione di anticipazioni a favore di imprese industriali
danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamita'.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per l'industria e commercio, è autorizzato a concedere ad Istituti di credito di diritto pubblico e ad Enti esercenti il credito mobiliare, la garanzia, sussidiaria dello Stato, entro i limiti del 70 per cento delle perdite accertate, fino ad un ammontare complessivo di lire un miliardo, per anticipazioni da concedersi ad imprese industriali che intendono riattivare o ricostruire i loro impianti, danneggiati o distrutti da pubbliche calamità, con destinazione da fissarsi con i decreti di concessione della garanzia di cui sopra, nonchè a concorrere negli interessi di cui all'art. 2. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) Il D.L. 15 dicembre 1951, n. 1334 , convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1952, n. 50 , ha disposto (con l'art. 2) che "Il limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all' art. 1 della legge 21 agosto 1949, n. 638 , per ciascuna operazione di finanziamento, è elevato all'80 per cento delle perdite accertate sull'operazione stessa, e quello della garanzia sussidiaria complessiva, limitatamente ai finanziamento delle imprese (individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite dalle alluvioni posteriori alla entrata in vigore della legge predetta, è elevato, per un primo fondo di garanzia, a a miliardi.
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La Legge 638/1949 disciplina le garanzie dello Stato per anticipazioni creditizie, rappresentando un intervento pubblico nel sostegno alle imprese colpite da calamità. Commercialisti e consulenti aziendali la consultano per questioni relative a finanziamenti agevolati, garanzie sussidiarie dello Stato, perdite accertate da sinistri e ricostruzione di impianti industriali. È rilevante anche per la contabilizzazione dei contributi pubblici e delle agevolazioni creditizie nel bilancio aziendale.
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