Legge Internazionale

Legge 648/1967

Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate.

Pubblicato: 09/08/1967 In vigore dal: 27/07/1967 Documento ufficiale

Quali sono le modalità di riesportazione dei manufatti tessili secondo la Legge 648/1967 e chi può effettuarla?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 648/1967 disciplina il regime di riesportazione dei prodotti tessili ottenuti dalla trasformazione industriale di materie prime importate temporaneamente in Italia. Si applica specificamente ai manufatti derivanti dalla lavorazione di lana (inclusi cascami e peli animali), linters di cotone e cotone greggio, per i quali erano state già istituite concessioni di importazione temporanea con leggi precedenti (1950, 1951 e 1953). La norma consente una maggiore flessibilità operativa nel processo di riesportazione, permettendo che il prodotto finito possa essere esportato da una dogana diversa rispetto a quella che ha originariamente autorizzato l'importazione temporanea della materia prima. Aspetto cruciale è che la riesportazione può essere effettuata anche da un soggetto diverso da colui che ha sottoscritto la bolletta di importazione temporanea, purché quest'ultimo abbia fornito il suo consenso esplicito. Questa disposizione era particolarmente rilevante per le aziende tessili italiane che operavano con cicli produttivi complessi e coinvolgevano più operatori nella filiera.

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Riferimento normativo

LEGGE 27 luglio 1967, n. 648

Testo normativo

LEGGE n. 648/1967 # LEGGE 27 luglio 1967, n. 648 ## Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 La riesportazione dei manufatti tessili ottenibili dalla lavorazione o trasformazione industriale delle materie prime specificate nelle concessioni istituite con le leggi 27 ottobre 1950, n. 1109 (lana, compresi i cascami e peli animali classificabili come lana, cellulosa e stracci), 5 giugno 1951, n. 540 (linters di cotone) e 11 marzo 1953, n. 207 (cotone greggio), può essere effettuata, anche per dogana diversa da quella che ha rilasciato la bolletta di temporanea importazione, ad opera di persona diversa dall'intestatario della bolletta medesima, purchè di questi risulti espresso il consenso.

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La Legge 648/1967 riguarda il regime doganale di importazione temporanea e riesportazione di manufatti tessili, disciplinando il trasferimento di responsabilità tra operatori economici e la flessibilità nelle procedure doganali. È uno strumento importante per chi gestisce regimi di perfezionamento passivo, drawback doganale e operazioni di lavorazione conto terzi nel settore tessile, con implicazioni per la tracciabilità delle materie prime e la documentazione doganale.

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