Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, di un contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698.
Quali sono gli importi e le condizioni del contributo ordinario assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti dalla Legge 65/1962?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 65/1962 stabilisce l'assegnazione di un contributo ordinario annuale di 1.750 milioni di lire all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, a partire dall'esercizio finanziario 1961-1962. Questo finanziamento è destinato al perseguimento degli scopi già definiti dalla Legge 698/1950 e dal DPR 826/1957, rappresentando un intervento pubblico strutturale a favore di una categoria vulnerabile. La ripartizione delle risorse avviene secondo il bilancio preventivo dell'Ente, previa approvazione del Ministero dell'interno, garantendo così il controllo sulla corretta destinazione dei fondi pubblici. Una condizione essenziale della norma prevede che ai sordomuti adulti inabili al lavoro appartenenti a nuclei familiari poveri sia garantito un sussidio mensile minimo di 5.000 lire, assicurando un livello minimo di protezione sociale per i beneficiari in condizioni di maggiore difficoltà economica.
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Riferimento normativo
LEGGE 10 febbraio 1962, n. 65
Testo normativo
LEGGE n. 65/1962
# LEGGE 10 febbraio 1962, n. 65
## Assegnazione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-1962, di un
contributo ordinario di 1.750 milioni annui a favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti per il
conseguimento degli scopi di cui all'articolo 2 della legge 21 agosto
1950, n. 698.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 A decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 è assegnato all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti un contributo di lire 1.750.000.000 annui, per il conseguimento degli scopi indicati dall' articolo 2 della legge 21 agosto 1950, n. 698 , e dall' articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1957, n. 826 . L'impiego di detta somma ha luogo in base alla ripartizione proposta dall'Ente nel proprio bilancio, preventivamente approvato dal Ministero dell'interno, a condizione che ai sordomuti adulti inabili al lavoro appartenenti al nucleo familiare povero, sia erogato un sussidio mensile di non meno di lire 5.000.
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La Legge 65/1962 riguarda l'erogazione di contributi pubblici ordinari, la gestione di bilanci di enti pubblici non economici e le politiche di assistenza sociale. È rilevante per chi segue la contabilità di enti pubblici, le modalità di rendicontazione di fondi governativi e i vincoli di destinazione delle risorse pubbliche, nonché per la comprensione della normativa storica italiana in materia di welfare e protezione sociale.
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