Legge Non_Fiscale

Legge 65/2025

Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. (25G00075)

Pubblicato: 07/05/2025 In vigore dal: 07/05/2025 Documento ufficiale

Quali sono le principali novità introdotte dal Decreto-Legge 65/2025 per la ricostruzione nei territori alluvionati di Emilia-Romagna, Toscana e Marche?

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Il Decreto-Legge 65/2025 estende e integra le disposizioni già previste dal DL 61/2023 per la ricostruzione post-alluvione, includendo ora anche i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi a settembre e ottobre 2024 in Emilia-Romagna. La norma applica le stesse procedure di ricostruzione privata e pubblica già disciplinate, semplificando e velocizzando i processi attraverso modifiche al quadro regolatorio esistente. Il decreto riguarda cittadini e imprese danneggiati dai fenomeni alluvionali, nonché le amministrazioni pubbliche responsabili della riparazione delle infrastrutture. In pratica, prevede l'estensione dell'ambito applicativo del Commissario straordinario di Governo fino al 31 dicembre 2025, l'integrazione operativa tra i processi di ricostruzione del 2023 e del 2024, e lo stanziamento di 100 milioni di euro per il 2027 destinati agli interventi urgenti di ricostruzione pubblica. Il decreto affronta anche gli effetti del fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei e prevede misure urgenti per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree colpite.

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Riferimento normativo

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2025, n. 65

Testo normativo

DECRETO-LEGGE n. 65/2025 # DECRETO-LEGGE 7 maggio 2025, n. 65 ## Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonche' disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. (25G00075) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione ; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonchè disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», con il quale è stato disciplinato, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183 , recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»; Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 , recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, il capo I e il capo II-bis; Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» e, in particolare, l'articolo 1, comma 693, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 di cui al richiamato decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , il termine per lo svolgimento delle attività di ricostruzione oggetto del citato decreto-legge e delle attribuzioni del Commissario straordinario è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025, disponendo, altresì, lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive finalizzate alla prosecuzione dell'attività del Commissario straordinario medesimo, della relativa struttura di supporto e per le funzioni di avvalimento ivi autorizzate; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 4, 23 e 25 maggio 2023, con le quali è stato deliberato, per dodici mesi, lo stato di emergenza di rilievo nazionale nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravissimi eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 , in seguito prorogati di ulteriori dodici mesi con successive deliberazioni adottate nelle sedute del 20 marzo e del 6 maggio 2024; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 settembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forli-Cesena e Rimini, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della regione Emilia-Romagna, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24 del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 ; Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 marzo 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2025 , con cui è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione allo stato di attività del vulcano Campi Flegrei, conseguente allo sciame sismico che, a partire dal 13 marzo 2025, ha interessato il territorio dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli in provincia di Napoli, nonchè parte del territorio della città metropolitana di Napoli; Ravvisata l'urgente esigenza di emanare disposizioni volte all'aggiornamento, modifica e integrazione del quadro regolatorio esistente relativo ai predetti eventi alluvionali, finalizzate a semplificare le procedure, a velocizzare e migliorare l'efficacia delle diverse misure introdotte e accelerare, in tal modo, la realizzazione del processo di ricostruzione, con particolare riguardo agli interventi a favore dei cittadini e delle imprese danneggiati e quelli volti alla riparazione, al ripristino e alla ricostruzione delle infrastrutture e degli immobili nelle aree interessate, anche in conseguenza dell'avvicendamento del Commissario straordinario di Governo; Preso atto che la disciplina degli interventi di emergenza conseguenti ai richiamati eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024 è stata regolata in modo unitario, attesa la stretta interconnessione territoriale e temporale dei medesimi eventi; Preso atto che i richiamati eventi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024 hanno interessato, in misura prevalente, i territori della regione Emilia-Romagna già danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal mese di maggio 2023, provocando ulteriori allagamenti, frane, e danneggiamenti diffusi e impattando in modo significativo anche sulle opere e gli interventi in corso nell'ambito del processo di ricostruzione pubblica e privata avviato dopo i richiamati eventi del 2023; Ravvisata l'esigenza di assicurare la necessaria integrazione tra i processi di ricostruzione pubblica e privata da porre in essere per fronteggiare le conseguenze degli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi nei mesi di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024 sui territori della regione Emilia-Romagna, allo scopo di assicurare il necessario coordinamento delle attività e favorire le opportune sinergie, anche in un'ottica di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie stanziate; Considerato che l'eccezionalità dei richiamati eventi e dell'impatto che hanno avuto sui territori interessati in tempistiche eccezionalmente ristrette, anche a causa delle conseguenze del cambiamento climatico in atto, rendono necessario avviare con la massima urgenza, oltre alle misure di ricostruzione pubblica e privata, anche un programma di interventi urgenti da individuare, sulla base di una valutazione di priorità, e finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico; Ritenuta, quindi, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte all'aggiornamento, modifica e integrazione del quadro regolatorio esistente, finalizzate alla relativa semplificazione e velocizzazione, all'integrazione operativa dei processi di ricostruzione necessari per fronteggiare i richiamati eventi alluvionali verificatisi nei mesi di maggio 2023 e di settembre e ottobre 2024, nonchè avviare misure urgenti per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nelle aree interessate; Ritenuta la straordinaria necessità di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei; Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti, funzionali ad assicurare il reimpiego di risorse per lo sviluppo e la coesione, in relazione ad interventi di competenza del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti, funzionali ad assicurare l'effettivo impiego dei finanziamenti statali per verifiche di vulnerabilità sismica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2025; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 Modifiche all' articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 . Estensione dell'ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 2024 1. All' articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 , sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice ((della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 )) , che sono disciplinati e realizzati, fino al relativo completamento, con i provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25 del medesimo codice.»; b) al comma 2: 1) al primo periodo ((sono aggiunte, in fine)) , le seguenti parole: «, nonchè del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024»; 2) al secondo periodo, le parole: «eventi alluvionali di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-bis»; 3) il terzo periodo è soppresso; c) al comma 2-bis, le parole: «del 1° maggio 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «degli eventi di cui alle delibere del Consiglio dei ministri citati al medesimo comma 2 a causa dei quali hanno subito danneggiamenti,» e le parole: «, primo periodo, e in quelli individuati in esito all'esperimento della procedura di cui al terzo periodo del medesimo comma 2» sono soppresse. 2. All'attuazione delle misure per la ricostruzione privata di cui agli articoli 20-sexies e 20-septies del ((citato)) decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 , si provvede nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente. 3. Una quota, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2027, del fondo di cui all' articolo 1, comma 644 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge, all'attuazione degli interventi urgenti di ricostruzione pubblica di cui agli articoli 20-octies, 20-novies e 20-decies del ((citato)) decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 , nei territori di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 .

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