Quale contributo devono versare le farmacie non rurali secondo la Legge 67/1954?
Spiegato da FiscoAI
La Legge 67/1954 stabilisce l'importo del contributo annuale che le farmacie non rurali devono corrispondere allo Stato. La norma si applica a tutte le farmacie escluse quelle rurali, rappresentando un obbligo tributario specifico per le strutture farmaceutiche ubicate in zone urbane. Il contributo per l'anno 1953 viene fissato nella medesima misura già stabilita per l'anno 1950 dalla legge precedente (Legge 54/1950), evitando così una nuova determinazione dell'importo. Questa disposizione rappresenta un intervento normativo di carattere amministrativo-tributario volto a regolamentare i versamenti dovuti dalle farmacie al sistema sanitario nazionale, distinguendo tra strutture rurali (esentate) e non rurali (obbligate).
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Riferimento normativo
LEGGE 27 marzo 1954, n. 67
Testo normativo
LEGGE n. 67/1954
# LEGGE 27 marzo 1954, n. 67
## Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai
sensi dell'art. 115 dei testo unico delle leggi sanitarie.
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Articolo unico. Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge 20 febbraio 1950, n. 54 . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 marzo 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
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La Legge 67/1954 disciplina i contributi dovuti dalle farmacie non rurali secondo l'art. 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie, rappresentando un obbligo tributario specifico per le farmacie urbane. Commercialisti e gestori di farmacie consultano questa norma per determinare i versamenti annuali dovuti, distinguendo tra farmacie rurali (esenti) e non rurali (soggette al contributo), con riferimento ai parametri stabiliti dalla normativa sanitaria vigente.
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