Legge Contributi

Legge 67/1956

Contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" in Milano.

Pubblicato: 05/03/1956 In vigore dal: 20/02/1956 Documento ufficiale

Quale contributo dello Stato è previsto dalla Legge 67/1956 per l'Esposizione triennale internazionale di Milano?

Spiegato da FiscoAI
La Legge 67/1956 stabilisce un contributo finanziario dello Stato italiano a favore dell'Ente autonomo che gestisce l'Esposizione triennale internazionale delle arti decorative, industriali moderne e dell'architettura moderna, con sede a Milano. Questo ente aveva già una base normativa risalente al 1931 (Regio Decreto-Legge n. 949/1931, convertito in Legge n. 1780/1931), che prevedeva già forme di sostegno pubblico. La norma del 1956 fissa specificamente il contributo statale per la X edizione dell'Esposizione triennale in 150 milioni di lire, rappresentando un finanziamento pubblico diretto a supporto di un'importante manifestazione culturale e commerciale internazionale. Questa legge rientra nella tradizione italiana di sostegno pubblico a enti culturali e fieristici di rilevanza nazionale e internazionale, riconoscendo l'importanza dell'evento per la promozione del design e dell'architettura moderna italiana nel dopoguerra.

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Riferimento normativo

LEGGE 20 febbraio 1956, n. 67

Testo normativo

LEGGE n. 67/1956 # LEGGE 20 febbraio 1956, n. 67 ## Contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" in Milano. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1 Il contributo dello Stato a favore dell'Ente autonomo "Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna" in Milano, previsto dal regio decreto-legge 25 giugno 1931, n. 949 , convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1780 , è fissato per la X Esposizione triennale in lire 150.000.000.

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La Legge 67/1956 riguarda i contributi pubblici a enti autonomi e finanziamenti statali per manifestazioni culturali e fieristiche. È rilevante per chi gestisce enti pubblici, fondazioni culturali e organizzazioni fieristiche che ricevono finanziamenti pubblici, in quanto stabilisce il principio della destinazione di risorse di bilancio dello Stato a favore di istituzioni di interesse nazionale. Commercialisti e consulenti che operano con enti culturali consultano questa normativa per comprendere la natura giuridica dei contributi pubblici e le loro implicazioni contabili e fiscali.

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