Legge
Internazionale
Legge 670/1913
Con la quale e' rinnovata al Governo del Re la facolta' di riordinare la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni. (013U0670)
Riferimento normativo
LEGGE 19 giugno 1913, n. 670
Testo normativo
LEGGE n. 670/1913
# LEGGE 19 giugno 1913, n. 670
## Con la quale e' rinnovata al Governo del Re la facolta' di riordinare
la materia delle temporanee importazioni ed esportazioni. (013U0670)
Art. 1 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9 ))
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